Cassazione Civile, Ordinanza n. 32244/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU relativo al 2013, emesso per omessa dichiarazione e omesso versamento nei confronti dell’ente gestore di edilizia residenziale pubblica. La lite riguarda immobili asseritamente rientranti nel regime agevolato per gli alloggi assegnati dagli IACP. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulla natura dell’atto impositivo e sui precedenti giudicati richiamati; (2) violazione della disciplina sulla mini-IMU per avere la sentenza ritenuto applicabile l’agevolazione nonostante la mancanza di dichiarazione e la pretesa irregolare assegnazione degli immobili; (3) ulteriore violazione della medesima disciplina per aver escluso qualsiasi adempimento dichiarativo; (4) violazione della norma che, a dire del ricorrente, imporrebbe una dichiarazione a pena di decadenza per fruire dei benefici IMU. La difesa dell’ente resistente ha sostenuto la regolarità del versamento della mini-IMU e l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo per tale specifica agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché promiscuo, confuso tra omesso esame di fatto e omessa pronuncia, e comunque privo dell’indicazione specifica del fatto decisivo e della sua decisività. Ha ritenuto inammissibile, oltre che infondato, il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per genericità delle censure. Ha rigettato infine il terzo e il quarto motivo, affermando che, per la mini-IMU dovuta per l’anno 2013 sugli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti analoghi, non era prevista la presentazione di un’apposita dichiarazione. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini del versamento in misura ridotta dell’IMU per il 2013, i titolari di alloggi regolarmente assegnati dagli IACP non devono presentare una dichiarazione specifica. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione del merito; il fatto omesso deve essere specificamente indicato e la sua considerazione deve poter condurre con certezza a una decisione diversa
art. 132 c.p.c., n. 4
richiamato come parametro della doglianza sull’omessa pronuncia/motivazione, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo promiscuo e inammissibile
art. 13, comma 10, D.L. 201/2011
evocato dal ricorrente a sostegno della pretesa dichiarativa, ma la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo rispetto alla mini-IMU del 2013
art. 1 D.M. 22 aprile 2008
ritenuto inconferente ai fini della controversia, perché la sentenza impugnata non verteva sulla qualificazione degli immobili come alloggi sociali
art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013
"Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione..."
l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza riguarda i benefici previsti dallo stesso articolo per specifiche fattispecie; la Corte ne ha escluso l’applicazione alla mini-IMU dovuta per gli alloggi IACP regolarmente assegnati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 384 c.p.c.
consente l’enunciazione del principio di diritto che la Corte ha formulato nella decisione
d.l. n. 54 del 2013
ha sospeso il pagamento della prima rata IMU per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e soggetti analoghi
d.l. n. 102 del 2013
ha poi abolito la prima rata IMU e contribuito alla disciplina della mini-IMU per l’anno 2013
d.l. n. 133 del 2013
ha previsto il versamento della c.d. mini-IMU per l’anno 2013 in misura ridotta pari al 40% della differenza dovuta
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che cumula e sovrappone censure eterogenee, riferibili a vizi diversi, è inammissibile se rimette al giudice di legittimità il compito di isolare e qualificare le singole doglianze.
- Ai fini dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e dimostrare che la sua considerazione avrebbe certamente condotto a un esito diverso della causa.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone non solo di richiamare i documenti su cui la censura si fonda, ma anche di localizzarli nel fascicolo processuale.
- Quando una disciplina agevolativa IMU prevede espressamente un obbligo dichiarativo a pena di decadenza per alcuni benefici, tale onere non può essere esteso analogicamente ad altre agevolazioni se la norma non lo prevede.
- Per la mini-IMU dovuta per l’anno 2013 sugli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti equivalenti, non è richiesta una dichiarazione specifica come condizione per fruire del regime di versamento ridotto.
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