Cassazione Civile, Sentenza n. 14004/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza regionale che aveva ritenuto inesistente la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (effettuata tramite operatore postale privato) ma valida la notifica di diverse cartelle di pagamento; contestazione della valenza probatoria delle copie delle relate di notificazione prodotte dall'Agente della riscossione (assenza degli originali o di valida attestazione di conformità), contestazioni sulle modalità di notifica tramite gestori privati e tramite PEC, nonché doglianze sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi nelle comunicazioni preventive e nelle cartelle.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: (i) sul piano probatorio, la Corte ha confermato che la prova del perfezionamento della notifica delle cartelle è data dalla relata e/o dall'avviso di ricevimento, e che la copia prodotta dall'Agente della riscossione può avere efficacia probatoria salvo che la contestazione della conformità all'originale sia specifica e circostanziata; il giudice può valutare la copia anche mediante presunzioni e l'attestazione dell'Agente sulla scannerizzazione degli originali negli archivi; (ii) molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza (mancata trascrizione integrale delle relate contestate e mancata indicazione del luogo processuale) o perché nuovi; (iii) le censure relative alle PEC erano inammissibili per mancata riproduzione delle ricevute di accettazione/consegna in giudizio. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 14.000,00 più oneri, oltre possibile ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012).
Norme richiamate
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato in relazione alla validità/formalità di documenti e certificazioni; la Corte ha valutato che la contestazione della conformità delle copie richiede specificità e che l'attestazione dell'Agente circa la scannerizzazione negli archivi è elemento valutabile.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata in tema di notifiche degli atti della riscossione; la Corte ha richiamato la necessità di dedurre tempestivamente vizi con l'opposizione e ha valutato la regolarità delle notifiche prodotte.
art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento della censura per violazione di norme di diritto nei motivi di cassazione; la Corte ha valutato la legittimità delle censure e l'ammissibilità dei motivi in base ai requisiti di autosufficienza.
Art. 2719 (disconoscimento delle copie): la Corte ricorda che la contestazione della conformità di una copia non ha gli stessi effetti del disconoscimento ex art.215 c.p.c. e che il giudice può accertare la conformità anche con presunzioni; art.1335 riguarda la presunzione di conoscenza della cosa ricevuta al destinatario, invocata a sostegno della validità della notifica.
art. 215, primo comma, n. 2
Distinzione tra disconoscimento della scrittura privata (che può precluderne utilizzabilità) e contestazione della conformità della copia; la Corte sottolinea differenze e conseguenze probatorie.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 60, lett. b) e b-bis
Richiamato nei motivi relativi alle notifiche a persone diverse dal destinatario e agli obblighi informativi; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione delle relate.
Richiamata in rapporto alla contestazione del mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN); la Corte ha ritenuto la censura non ammessa per mancata specificazione e trascrizione degli atti.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Norma tecnica sulle modalità di notifica via PEC; la ricorrente invocava la necessità dei formati originali (.eml) e della firma digitale sugli allegati, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di autosufficienza e mancata produzione delle ricevute.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Richiamato in relazione al valore probatorio dei documenti informatici e delle notifiche via PEC; la Corte ha sottolineato che la prova in giudizio richiede produzione adeguata (ricevute originali) e che stampe cartacee possono risultare insufficienti se non suffragate.
Citato tra le norme relative alle notifiche; la Corte non ne ha fatto un uso decisivo distinto da altre norme tecniche, reiterando l'esigenza probatoria.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l. 24 dicembre 2012, n. 228
art. 13, comma 1 quater (introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012)
Richiamate in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e rigettati; la Corte dichiara che possono sussistere i presupposti per il versamento del contributo aggiuntivo.
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione vizi di notifica è necessario rispettare il principio di autosufficienza: trascrivere integralmente le relate di notificazione contestate e indicare esattamente dove si trovano negli atti di merito.
- La semplice produzione in copia delle relate da parte dell'Agente della riscossione può avere efficacia probatoria; la contestazione della conformità all'originale deve essere chiara, specifica e circostanziata (non generica) ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- La contestazione della copia non preclude automaticamente la valutazione del documento: il giudice può ricorrere a presunzioni e ad altri elementi probatori, inclusa l'attestazione dell'Agente circa la scannerizzazione degli originali.
- Se la cartella è provata come regolarmente notificata (relata o ricevute), opera la presunzione di conoscenza da parte del destinatario (art.1335 c.c.), superabile solo con prova che il destinatario, senza sua colpa, non ha potuto prenderne cognizione.
- Le notifiche tramite PEC richiedono la produzione in giudizio delle ricevute originali (accettazione e consegna) e, se rilevante, dei messaggi nel formato originale (.eml): mere stampe cartacee possono essere insufficienti.
- Questioni non dedotte in primo grado o sollevate per la prima volta in Cassazione sono normalmente inammissibili come 'nuove questioni'; le doglianze devono essere proposte e documentate nei gradi precedenti del giudizio.
- La mancata deduzione tempestiva di vizi nella fase dell'opposizione o del ricorso di primo grado può precludere la loro riproposizione successiva quando l'atto sia stato regolarmente notificato.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare condanna alle spese e, per i ricorsi successivi al 30/01/2013, l'obbligo potenziale di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
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