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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36190/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti di un professionista obbligato all'iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2007 e 2008. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva disposto la riassunzione del giudizio, la Corte d'appello di Torino ha ritenuto formatosi il giudicato interno sull'obbligo di iscrizione per il 2009 e il 2013, e ha dichiarato prescritto il credito contributivo per il 2007 e il 2008, assumendo che le richieste fossero state notificate solo nel 2013 e nel 2014. Con l'unico motivo di ricorso l'ente ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla normativa sulla Gestione separata e sugli adempimenti dichiarativi, sostenendo che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi da parte del professionista avrebbe impedito il controllo automatico del debito contributivo e integrato una condotta dolosa di occultamento del debito, tale da sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura dell'ente presupponeva una presunzione di occultamento doloso derivante automaticamente dalla mancata compilazione del Quadro RR, ma tale automatismo è escluso dalla giurisprudenza di legittimità. L'eventuale occultamento doloso del debito contributivo è un accertamento di merito, non deducibile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non specificamente prospettati nel caso. Conseguentemente, la declaratoria di prescrizione delle annualità 2007 e 2008 è rimasta ferma e il ricorso dell'INPS è stato respinto in rito, con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La censura è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma la questione sostanziale coinvolgeva un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti dedotti.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è stata richiamata dall'ente, ma la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente perché mancava un automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un accertamento concreto della condotta; non opera per il solo fatto dell'omessa compilazione del Quadro RR.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    Normativa richiamata a fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del correlato obbligo contributivo.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011

    Richiamato quale base normativa del sistema contributivo oggetto di lite.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1

    Richiamato in relazione ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni e agli adempimenti fiscali-contributivi.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1

    Richiamato per il collegamento tra dichiarazione dei redditi e determinazione dei contributi dovuti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    L'eventuale accertamento dell'occultamento doloso è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione oggi consentito, che nel caso non erano stati ritualmente dedotti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Non esiste un automatismo tra mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo.
  • Ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., l'occultamento doloso del debito contributivo deve essere accertato in concreto dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in realtà, mira a contestare l'accertamento di fatto sull'esistenza dell'occultamento doloso, se non nei limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto.
  • L'omessa indicazione di dati rilevanti nella dichiarazione non basta, da sola, a fondare la sospensione della prescrizione del credito contributivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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