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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15244/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due figli hanno chiesto il risarcimento dei danni da perdita del padre, morto in un incidente stradale avvenuto su una strada statale in un tratto a doppio senso con una sola corsia, durante lavori di rifacimento della linea di mezzeria. La domanda era proposta nei confronti del custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., assumendo che il cantiere mobile non fosse stato segnalato secondo le prescrizioni di legge e regolamento e che ciò avesse creato una situazione di insidia non prevedibile per l'utente della strada. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo il caso fortuito per la condotta imprudente della vittima; la corte d'appello ha confermato, affermando che la condotta del conducente era causa assorbente del sinistro e rendeva irrilevante l'asserita insufficienza della segnaletica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di norme del codice della strada, del regolamento di esecuzione, delle regole tecniche e degli artt. 2051 e 2043 c.c. nonché degli artt. 40 e 41 c.p., per avere la corte escluso il nesso causale tra omissioni del custode e danno e per aver ritenuto regolarmente segnalato il cantiere; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver attribuito alla condotta della vittima efficacia causale esclusiva, tale da interrompere il nesso eziologico; 3) nullità della sentenza per motivazione inesistente o illogica, lamentando che non vi fosse una motivazione adeguata sul carattere assorbente della condotta del conducente rispetto alle omissioni di ANAS.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non pertinenti le doglianze del primo motivo perché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e non richiede l'accertamento di una colpa del custode, sicché le dedotte omissioni di segnalazione e violazioni di regole tecniche assumono rilievo, al più, nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché l'apprezzamento della condotta della vittima e del suo eventuale concorso causale è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; nel caso concreto la corte territoriale ha logicamente valorizzato dati fattuali (condizioni di visibilità, traffico, velocità, stato psico-fisico del conducente e risultanze probatorie) per affermare che il sinistro era dipeso dall'anomalo procedere della vittima, in modo assorbente e imprevedibile. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta chiara, coerente e non apparente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode per danni da cosa in custodia è qualificata come oggettiva: richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno, non la prova della colpa del custode. Può essere esclusa dal caso fortuito o dalla condotta colposa del danneggiato con efficacia causale esclusiva o concorrente.

  • art. 2043 c.c.

    Le dedotte omissioni, violazioni di obblighi di legge e di regole tecniche da parte del custode sono rilevanti, se del caso, nell'ambito della responsabilità aquiliana generale, non ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il fatto colposo del danneggiato può incidere sul nesso causale e ridurre o escludere il risarcimento in relazione alla porzione di danno a lui causalmente ascrivibile.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere di ragionevole cautela del danneggiato si collega al principio di solidarietà e rileva nella valutazione della sua condotta ai fini del concorso di colpa o dell'interruzione del nesso causale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare valutazioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; la censura è stata respinta perché la decisione impugnata presentava motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della critica al ragionamento presuntivo della corte territoriale; la Cassazione non ha ravvisato errori censurabili, trattandosi di apprezzamenti di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema delle presunzioni semplici; la Corte ha considerato non sindacabile in cassazione la valutazione fattuale del giudice di merito, se logicamente motivata.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Evocati dai ricorrenti in relazione al nesso causale; la Corte ha ritenuto le doglianze inconferenti rispetto alla ratio della decisione fondata sull'art. 2051 c.c.

  • artt. 78 e 79 del Regolamento C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992)

    Richiamati come norme sulle prescrizioni di segnalazione dei lavori stradali; la Corte non ha esaminato nel merito la loro violazione perché non rilevante ai fini dell'azione ex art. 2051 c.c.

  • punti 2.1, 9.2 e 10.2 dell'allegato al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    Invocati per sostenere l'insufficienza della segnaletica del cantiere; le relative doglianze sono state ritenute non decisive nel quadro della responsabilità oggettiva del custode.

  • art. 31 del Regolamento C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992)

    Richiamato tra le norme tecniche sulla segnalazione dei cantieri stradali, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 34, comma 1, del Regolamento C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992)

    Richiamato come norma tecnica in materia di cantieri e segnalazione stradale; la Corte ha reputato la relativa censura inconferente rispetto al fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma sul procedimento camerale e sul deposito dell'ordinanza, richiamata nel corso del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Nell'azione di risarcimento ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso; non è necessario dimostrare una colpa del custode, perché la responsabilità ha natura oggettiva.
  • Le dedotte violazioni di regole tecniche, obblighi di segnalazione o norme di diligenza del custode non sono decisive per la responsabilità ex art. 2051 c.c., ma possono semmai rilevare nella diversa prospettiva della responsabilità generale ex art. 2043 c.c.
  • La responsabilità da cosa in custodia può essere esclusa dal caso fortuito oppure dal fatto colposo del danneggiato, quando la sua condotta, valutata dal giudice di merito, abbia efficacia causale esclusiva o comunque tale da interrompere il nesso eziologico.
  • La valutazione della gravità della colpa del danneggiato e del suo peso causale rispetto all'evento è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente coerente e non apparente.
  • In cassazione, non possono essere rimesse in discussione, sotto forma di violazione di legge o nullità della sentenza, le censure che mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto storico accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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