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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16199/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto davanti alla commissione tributaria provinciale un ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione non avevano dato esecuzione a due precedenti sentenze tributarie passate in giudicato, dalle quali sarebbero sorti obblighi a loro carico. Il giudice dell’ottemperanza aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo mancante la preventiva notificazione, a mezzo di ufficiale giudiziario, di un atto di messa in mora. In cassazione la ricorrente ha denunciato error in procedendo e violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la messa in mora non era necessaria perché una delle sentenze era stata notificata alla controparte e, comunque, che la messa in mora era stata in effetti notificata sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui contestava la necessità della messa in mora: ha affermato che, nel regime applicabile, la preventiva messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario costituisce condizione generale di proponibilità del ricorso in ottemperanza, salvo il caso in cui un termine per l’adempimento sia fissato direttamente dalla legge. Ha inoltre escluso che la notifica della sentenza possa equivalere alla costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. Quanto alla deduzione secondo cui la messa in mora sarebbe stata notificata, la Corte l’ha dichiarata inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese, poiché le intimate non si sono costituite. È stato altresì disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso per ottemperanza è proponibile, in mancanza di un termine legale per l’adempimento, solo dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario; la notifica della sentenza non equivale a messa in mora e non produce gli effetti dell’art. 1219 c.c.

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    Nel caso di mancata esecuzione del rimborso d’ufficio il contribuente può chiedere l’ottemperanza ex art. 70, con conseguente operatività anche della condizione della previa messa in mora prevista da tale norma.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza ai sensi di questa disposizione non è assimilabile alla costituzione in mora.

  • art. 1219 c.c.

    La messa in mora richiede un atto specifico; la semplice notifica della sentenza non produce gli effetti della costituzione in mora.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente ricondotto alla violazione delle norme processuali e all’error in procedendo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso respinto, è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997

    Non è applicabile al giudizio di ottemperanza, perché riguarda le sole procedure esecutive.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992

    È richiamato come rimedio che, nel regime previgente, richiedeva l’impugnazione del diniego di rimborso, anche tacito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di ottemperanza, quando la legge non fissa direttamente il termine di adempimento del giudicato, la proponibilità del ricorso è subordinata alla preventiva messa in mora del soggetto obbligato a mezzo di ufficiale giudiziario e al decorso di trenta giorni.
  • La notificazione della sentenza al debitore non sostituisce la messa in mora e non produce automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219 c.c.
  • Se il ricorrente in cassazione contesta un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile perché tende a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
  • La disciplina del rimborso d’ufficio prevista dal processo tributario, quando richiama l’ottemperanza, non esonera il contribuente dall’osservanza delle condizioni generali di proponibilità del giudizio ex art. 70 d.lgs. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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