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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21414/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da ingiunzioni notificate per omesso versamento dell'imposta sulle assicurazioni relativa ad alcuni anni d'imposta. La società contribuente aveva sostenuto che il mancato pagamento dipendesse da una sottrazione delle somme da parte di un cassiere e di un amministratore infedele, poi coinvolti in un procedimento penale. Dopo un primo contenzioso culminato in una decisione di merito che aveva riconosciuto solo una sospensione delle sanzioni, la società aveva proposto ricorso per revocazione sostenendo che la sentenza non avesse considerato il passaggio in giudicato della condanna del soggetto infedele e che, pertanto, dovesse disporsi la cancellazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate si era opposta e aveva proposto revocazione incidentale, deducendo a sua volta un errore percettivo del giudice di merito, il quale avrebbe qualificato erroneamente gli atti come iscrizioni a ruolo per sanzioni anziché come ingiunzioni per imposta non versata. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: l'erronea applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. 546/1992; la violazione della disciplina sulla non debenza delle sanzioni in relazione alla l. 423/1995 e al d.lgs. 472/1997; l'omesso esame delle quietanze di pagamento e la violazione dell'art. 2697 c.c. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato la motivazione sulla revocazione e la mancata considerazione della natura degli atti impositivi, chiedendo in sostanza la declaratoria di inammissibilità della revocazione avversaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la società ricorrente avesse prospettato censure generiche e, in parte, dirette contro la precedente sentenza di merito o fondate su deduzioni nuove non introdotte nel giudizio di revocazione, dunque non scrutinabili in cassazione. Ha inoltre confermato l'inammissibilità della revocazione incidentale dell'Agenzia, osservando che l'ufficio non aveva un concreto interesse a impugnare sul punto, poiché la decisione di revocazione riguardava la non debenza delle sanzioni e non il titolo dell'imposta. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione risultante dagli atti, consistente nella supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e l'errore sia decisivo.

  • art. 64 d.lgs. 546/1992

    La revocazione nel processo tributario è soggetta ai presupposti tipici dell'errore revocatorio e non può essere usata per riproporre questioni di merito o deduzioni nuove.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso dedotti come violazione di legge o omesso esame non possono trasformarsi in una critica generica alla motivazione o in una contestazione di merito della precedente decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione sulla prova del pagamento è stata ritenuta non scrutinabile, perché in concreto riferita a questioni non ritualmente introdotte nel giudizio di revocazione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza in senso sostanziale, ossia un concreto pregiudizio derivante dalla decisione; la sola divergenza teorica rispetto alla motivazione non basta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • l. n. 423/1995

    La Corte richiama la disciplina secondo cui il pagamento delle sanzioni non è esigibile in pendenza del giudizio penale contro il professionista infedele, salva la revoca dell'ingiunzione dopo il passaggio in giudicato della condanna.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 3

    È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della non debenza delle sanzioni; la Corte però non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente riscontrabile dagli atti, non un'erronea valutazione giuridica o una diversa lettura delle prove.
  • Nel giudizio di revocazione non possono essere introdotte per la prima volta circostanze o fatti nuovi rispetto a quelli già devoluti al giudice revocante; la revocazione non è un ulteriore grado di merito.
  • Le censure in cassazione devono investire la sentenza impugnata e non, in via surrettizia, la precedente decisione di merito oggetto della revocazione.
  • L'interesse ad impugnare va apprezzato in senso sostanziale: manca quando il gravame non può apportare un'utilità giuridica concreta alla parte, anche se la motivazione della decisione non coincide con la tesi difensiva.
  • La contestazione della natura degli atti impositivi o della prova del pagamento è inammissibile se non risulta specificamente e previamente dedotta nel giudizio di revocazione e se si risolve in un tentativo di riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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