Cassazione Civile, Ordinanza n. 11632/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito una parte in un giudizio presupposto, ha chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 sostenendo che la domanda di distrazione delle spese proposta nel processo di merito integrasse un procedimento autonomo, in cui egli sarebbe stato parte in proprio, e che tale vicenda dovesse essere computata unitariamente con il successivo giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento delle spese distratte. Ha quindi censurato la corte territoriale per asserita violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., dell'art. 6 par. 1 CEDU e dei principi affermati da Cass. SS.UU. n. 19883/2019 e n. 8562/2021, deducendo che la durata complessiva del procedimento era irragionevole e che il giudice di merito aveva erroneamente negato la sua legittimazione a chiedere l'indennizzo per la fase cognitiva e per quella esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza di distrazione delle spese non introduca un giudizio autonomo, ma sia una domanda incidentale e accessoria, priva di autonoma idoneità a fondare la qualità di parte ai fini della legge Pinto. Ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi elaborati in tema di unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva nei giudizi di equa riparazione promossi per il credito indennitario Pinto, perché qui il credito azionato riguardava spese di lite distratte e non un indennizzo. La Corte ha anche rilevato che il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente né aveva specificamente censurato l'accertamento della corte d'appello secondo cui il giudizio di ottemperanza si era concluso entro un termine ragionevole. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato solo per evidenziare che il difensore poteva stare in giudizio personalmente, ma ciò non muta la natura accessoria della domanda di distrazione delle spese.
L'istanza di distrazione delle spese è qualificata come richiesta incidentale e accessoria, non come domanda giudiziale autonoma né come base per attribuire al difensore la qualità di parte nel giudizio principale.
Richiamati nel motivo, ma la Corte ha escluso che possano condurre a ritenere autonoma la domanda di distrazione o omessa pronuncia sulla domanda proposta in proprio.
Richiamato nel motivo per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la domanda era inammissibile nei termini prospettati.
Richiamato nel motivo; la Corte ha escluso l'operatività della disciplina invocata per la fase cognitiva della distrazione delle spese.
Richiamato nel motivo; la Corte ha negato che il ricorrente potesse essere considerato parte del giudizio presupposto ai fini dell'indennizzo per la fase di cognizione.
art. 6 par. 1 CEDU
Il diritto al processo in tempi ragionevoli riguarda il processo proprio della persona che agisce come parte in senso stretto; non si estende a chi sia solo interessato a una pretesa accessoria veicolata nel processo altrui.
È richiamato per affermare che il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione, in quanto quest'ultimo non è soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese processuali ha natura meramente incidentale e accessoria: non introduce un autonomo giudizio, non dà luogo a una domanda giudiziale in senso proprio e non attribuisce al difensore la qualità di parte del processo principale.
- L'avvocato che chieda la distrazione delle spese non può, per il solo fatto di avere formulato tale istanza, rivendicare l'equa riparazione per la durata del giudizio di cognizione nel quale ha operato per il cliente.
- I principi che consentono di considerare unitariamente fase cognitiva ed esecutiva ai fini della legge Pinto valgono per il creditore dell'indennizzo Pinto nei giudizi contro lo Stato, non per il creditore di spese di lite distratte.
- Per lamentare la durata irragionevole della fase esecutiva volta a conseguire le spese distratte, occorre allegare elementi concreti, tra cui l'eventuale incapienza del cliente o l'impossibilità di soddisfarsi direttamente sul rappresentato, così da dimostrare un pregiudizio effettivo da ritardo.
- Quando il giudice di merito accerti che la sola fase in cui il professionista ha agito in proprio si è conclusa entro un termine ragionevole, la censura in cassazione deve specificamente confrontarsi con tale accertamento, non limitarsi a prospettare la durata complessiva di un preteso procedimento unitario.
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