Cassazione Civile, Ordinanza n. 09606/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino marocchino ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Il giudice di prime cure ha rigettato l’opposizione; contro tale ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e degli artt. 6 e 7 CEDU. In sostanza, ha sostenuto che il Giudice di pace avrebbe errato nel qualificare l’atto e i suoi effetti, avrebbe aderito automaticamente alla determinazione espulsiva dell’amministrazione senza considerare l’applicabilità della disciplina sull’emersione dei rapporti di lavoro ex art. 103, comma 11, d.l. 34/2020, e avrebbe omesso di valutare le prove circa la mancata conoscenza del rigetto della domanda di sanatoria; inoltre, ha richiamato la pendenza di un ricorso davanti al TAR contro il rigetto della procedura di emersione e la presenza in Italia di un parente come possibile ostacolo all’espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, l’espulsione del lavoratore straniero in emersione non può essere disposta fino alla conclusione della procedura, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma; tuttavia, nel caso concreto, la procedura di emersione risultava già conclusa con atto notificato all’interessato il 7 dicembre 2021, dunque prima del decreto di espulsione emesso il 20 maggio 2022. Ha inoltre rilevato che il Giudice di pace aveva applicato anche l’art. 96 c.p.c., profilo non specificamente censurato, e che le ulteriori deduzioni sui motivi familiari e sul giudizio amministrativo erano generiche e comunque non risultavano tempestivamente sottoposte al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
richiamato come norma processuale di opposizione al decreto di espulsione; il motivo di ricorso ne denunciava la violazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 13, comma 2, lett. a, d.lgs. 286/1998
base normativa del decreto prefettizio di espulsione impugnato
richiamato quale rito dell’opposizione al provvedimento espulsivo
art. 103, comma 11, d.l. 34/2020
la Corte ribadisce che, presentata la dichiarazione di emersione, l’espulsione del lavoratore in emersione non è legittima fino alla conclusione della procedura, salvo le eccezioni previste dalla norma
invocato per pretesa omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta
invocato insieme agli altri parametri processuali per contestare la decisione del giudice di pace
art. 24 Cost.
richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 6 CEDU
evocato in relazione al diritto a un equo processo, senza esito favorevole al ricorrente
art. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
la Corte rileva che il Giudice di pace lo aveva applicato e che tale statuizione non era stata specificamente impugnata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero che abbia presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020, l’espulsione non è legittimamente adottabile fino alla conclusione della procedura, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
- Quando la procedura di emersione risulta già conclusa e il relativo esito negativo sia stato notificato all’interessato prima del decreto espulsivo, la tutela temporanea collegata alla procedura non impedisce l’adozione dell’espulsione.
- Le doglianze fondate su circostanze ostative all’espulsione o su ulteriori giudizi pendenti devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio di merito e non possono essere utilmente introdotte per la prima volta in cassazione in modo generico.
- La censura per violazione di norme processuali o per omessa considerazione delle prove è infondata se la decisione di merito si fonda su un accertamento in fatto non specificamente contrastato e su rationes decidendi autonome non impugnate.
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