Cassazione Civile, Ordinanza n. 19912/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento per IVA 2006 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per omesso versamento dell'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della cartella ritenendo che, nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, il credito d'imposta esistesse e fosse dimostrabile in giudizio la sua compensabilità entro il termine di decadenza del diritto alla detrazione, anche perché il credito era stato riportato nella prima dichiarazione utile dell'anno successivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. I controricorrenti, costituitisi quali ex soci e successori della società cancellata, hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato per due motivi; uno di essi ha inoltre proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. Nel corso del giudizio è stata anche sollevata la questione, ritenuta pregiudiziale, della notifica della cartella a una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società ormai estinta, ha rilevato che la cartella era stata notificata dopo la cancellazione della società e che, quindi, il giudizio era stato introdotto nei confronti di un soggetto privo di capacità processuale. Ha perciò dichiarato nullo il giudizio ex art. 382, comma 3, c.p.c., cassando la sentenza impugnata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta in primo grado dalla società estinta. Sono rimasti assorbiti il motivo principale dell'Agenzia, il ricorso incidentale condizionato e il ricorso sul diniego di definizione agevolata. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento per IVA
la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e comporta la successione dei soci nei rapporti debitori sociali, nei limiti di responsabilità previsti
consente di dichiarare la nullità del giudizio e cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta in primo grado
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
richiamato in relazione al ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, poi assorbito
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
richiamato ai fini del contributo unificato e dell'ulteriore importo, escluso nel caso concreto
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e priva la società della capacità di stare in giudizio; le controversie relative a rapporti debitori sociali devono quindi coinvolgere i soci quali successori.
- La notifica di un atto impositivo effettuata a una società già estinta è viziata perché indirizzata a un soggetto non più esistente; il vizio può rendere nullo l'intero giudizio se la causa è stata introdotta nei confronti del soggetto estinto.
- La successione dei soci nei debiti della società cancellata opera anche se il credito tributario non sia stato ancora definitivamente accertato al momento dell'estinzione.
- La legittimazione processuale dei soci successori è distinta dalla loro responsabilità sostanziale: essere convenuti come successori non significa automaticamente rispondere illimitatamente del debito sociale, potendo opporre il limite di responsabilità previsto dalla legge.
- Quando il giudizio di merito sia stato instaurato nei confronti di un soggetto estinto, la cassazione può pronunciare la nullità del processo e cassare senza rinvio, assorbendo le ulteriori questioni di merito.
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