Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25906/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa per l'anno 2010, ai fini IRES, IVA e IRAP, nei confronti di una società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'atto fosse carente di motivazione, perché fondato anche su un p.v.c. redatto nei confronti di altra società, non conosciuto dalla contribuente e non riportato nei suoi elementi essenziali, e aveva inoltre affermato che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sulla motivazione dell'accertamento, sostenendo che l'atto era motivato per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza notificato alla società e contenente gli allegati essenziali, mentre i documenti riguardanti le altre imprese clienti erano comunque conosciuti o irrilevanti ai fini della validità dell'atto; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'onere probatorio, sostenendo che le fatture emesse e non contabilizzate verso altre società costituivano elementi idonei a dimostrare ricavi non dichiarati e che, pertanto, il giudice di merito aveva errato nel ritenere non provata la pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto alla motivazione dell'avviso, ha ribadito che l'atto impositivo può essere validamente motivato per relationem a un p.v.c. già notificato e conosciuto dal contribuente, quando il richiamo consenta di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente; nel caso concreto, il p.v.c. richiamato era stato notificato al legale rappresentante della società e conteneva anche gli allegati rilevanti, tra cui l'elenco delle fatture non contabilizzate e le copie delle stesse. Quanto all'onere della prova, la Corte ha osservato che la documentazione acquisita presso le società clienti, unitamente alle fatture emesse e non annotate, costituiva un valido supporto probatorio per l'accertamento di maggiori ricavi; in presenza di elementi indiziari dotati di rilevanza presuntiva, il giudice di merito non poteva escludere la sufficienza della prova dell'Ufficio senza adeguata valutazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, anche mediante rinvio a un atto istruttorio conosciuto dal contribuente, purché la motivazione consenta di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione degli atti impositivi va letto in modo sostanziale, in funzione della possibilità per il contribuente di difendersi efficacemente e di contestare an e quantum della pretesa.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    La motivazione dell'atto amministrativo può essere resa per relationem se il rinvio consente la piena comprensione della decisione e delle sue ragioni essenziali.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata esaminata in relazione alla dedotta erronea valutazione del materiale istruttorio posto a base dell'accertamento.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    In presenza di incompletezza o inattendibilità delle scritture, l'Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo valorizzando elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'esistenza di elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento può spostare sul contribuente l'onere di dimostrare l'insussistenza della maggiore pretesa.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel motivo, in relazione al valore probatorio degli atti e della documentazione acquisita in sede di verifica.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono essere utilizzate per dimostrare componenti positivi di reddito non dichiarati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito applicabile.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem a un processo verbale di constatazione, purché il contribuente sia stato posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente.
  • La validità della motivazione non richiede la riproduzione integrale di tutti gli atti richiamati, ma soltanto degli elementi necessari a delimitare la pretesa e a rendere comprensibili le ragioni dell'Ufficio.
  • Nel contenzioso tributario, la censura di difetto di motivazione non può fondarsi su mere omissioni formali se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione può fondare la ripresa anche su presunzioni semplici e su documentazione extracontabile o acquisita presso terzi, se idonea a evidenziare ricavi non dichiarati.
  • Quando l'Ufficio offre elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, l'onere di contrastare la pretesa si sposta sul contribuente, che deve fornire una prova contraria specifica.
  • La valutazione della prova da parte del giudice di merito non può trascurare documenti e dati oggettivi che, letti complessivamente, rendano plausibile l'esistenza di operazioni non contabilizzate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.