Cassazione Civile, Ordinanza n. 34124/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRPEF relativo all’anno 2000, per un importo richiesto di euro 66.709,16, in relazione alle somme corrisposte da ENEL a un ex dirigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. Il contribuente sosteneva che su tali somme dovesse applicarsi l’aliquota del 12,50%, e non la tassazione più elevata utilizzata dall’amministrazione, assumendo che si trattasse di somme derivanti da rendimento di polizza/fondo previdenziale assimilabili a reddito di capitale. La CTP respingeva il ricorso; la CTR, in sede di riassunzione dopo un primo intervento della Cassazione, riconosceva un rimborso parziale determinato in euro 58.217,00 anche sulla base di consulenza tecnica d’ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse fatto ricorso alla CTU in modo da elidere l’onere probatorio gravante sul contribuente; 2) e 3) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e falsa applicazione della disciplina fiscale di riferimento, sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto già fissato dalla Cassazione sulla nozione di rendimento assoggettabile all’aliquota del 12,50%, poiché aveva riconosciuto come rendimento somme che, in realtà, non provenivano da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato ma da mera capitalizzazione/accantonamento interno del fondo ENEL.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità, mentre le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei controricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’uso della consulenza tecnica d’ufficio nel processo tributario e il rispetto delle regole probatorie
è invocato per ribadire che l’onere di provare i presupposti del rimborso grava sul contribuente
impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
viene richiamato per affermare l’ordine logico-giuridico nella trattazione delle questioni e la possibilità di decidere sulla questione più agevole
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
è parte del quadro normativo invocato dalla parte contribuente per sostenere il regime fiscale agevolato sulle somme percepite
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
è richiamato come norma che, insieme alle altre, sostiene la tesi della tassazione al 12,50% in relazione a talune prestazioni previdenziali
artt. 16, 17 e 42 (ora 45) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
costituiscono il riferimento al regime di tassazione separata applicabile alle somme maturate secondo la disciplina fiscale richiamata
art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482
è richiamato come base della ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento
art. 16, comma 1, lett. a) TUIR
nel principio richiamato dalla precedente pronuncia di cassazione, individua la tassazione separata per la sorte capitale corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione; se se ne discosta, la decisione è censurabile per violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- In materia di rimborso IRPEF, il contribuente che invoca un regime fiscale più favorevole deve provare i presupposti di fatto che lo legittimano; la consulenza tecnica d’ufficio non può surrogare integralmente tale onere probatorio.
- La nozione di "rendimento" rilevante ai fini dell’applicazione della ritenuta del 12,50% coincide con il rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, e non con mere rivalutazioni interne, accantonamenti contabili o capitalizzazioni attuariali.
- Per le prestazioni erogate in forma capitale da fondi previdenziali complementari aziendali, occorre distinguere tra sorte capitale riferibile alla cessazione del rapporto e somme effettivamente rinvenienti da rendimento: solo queste ultime possono beneficiare del regime della ritenuta del 12,50% quando ne ricorrano i presupposti normativi.
- Quando la questione di diritto è già risolta da un precedente vincolante e non residuano accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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