Cassazione Civile, Ordinanza n. 31554/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, titolare di uno stabilimento balneare, un avviso di accertamento ai fini IRPEF con cui contestava maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su dati contabili ed extracontabili, sulle dimensioni della struttura, sul periodo di attività, sui beni strumentali e sui costi nei periodi di bassa e alta stagione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado una rideterminazione dei ricavi in misura inferiore a quella pretesa dall'Ufficio; la decisione era stata poi confermata in appello. In cassazione deduceva, da un lato, violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 53 e 54 TUIR per asserita carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate e per erronea ricostruzione dei ricavi, anche con riguardo alla bassa stagione e ad altre offerte; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore violazione dell'art. 39 citato, sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo sarebbe stato illegittimo in assenza di totale inattendibilità delle scritture contabili e che la CTR non avrebbe valutato le scritture e la documentazione prodotte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i profili di merito dedotti sul metodo di accertamento: ha ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di una solo parziale inattendibilità delle scritture contabili e può essere fondato su presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., mentre spetta al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni e l'erroneità della ricostruzione. Ha inoltre affermato che la censura sulla valutazione delle prove mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata dichiarata inammissibile perché proposta in presenza di doppia conforme e senza indicazione di diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della resistente. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di parziale inattendibilità delle scritture contabili; l'Ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla ricostruzione dei ricavi, senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a incidere sulla legittimità dell'accertamento.
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento analitico-induttivo se assistite dai requisiti richiesti dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere invocata per ottenere una mera rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
il giudice di merito non deve esaminare e dar conto di tutte le prove e di tutte le tesi delle parti, purché motivi in modo logico e adeguato sugli elementi ritenuti decisivi.
il giudice di merito è libero di trarre il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili e idonee.
in caso di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per l'applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per la nuova formulazione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa non è necessaria la totale inattendibilità della contabilità: è sufficiente una parziale inattendibilità dei dati contabili per consentire all'Ufficio di integrare le lacune mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
- Una volta che l'Ufficio abbia motivato l'accertamento indicando gli indici di inattendibilità e la loro idoneità a evidenziare maggiori ricavi, l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni e l'erroneità della ricostruzione si sposta sul contribuente.
- In cassazione non è ammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando, in realtà, si chiede una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente alla Corte di riesaminare il merito delle risultanze istruttorie: il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione incompatibile con la decisione adottata.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che la decisione di primo grado e quella di appello si fondano su diverse ragioni di fatto.
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