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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31554/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, titolare di uno stabilimento balneare, un avviso di accertamento ai fini IRPEF con cui contestava maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su dati contabili ed extracontabili, sulle dimensioni della struttura, sul periodo di attività, sui beni strumentali e sui costi nei periodi di bassa e alta stagione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado una rideterminazione dei ricavi in misura inferiore a quella pretesa dall'Ufficio; la decisione era stata poi confermata in appello. In cassazione deduceva, da un lato, violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 53 e 54 TUIR per asserita carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate e per erronea ricostruzione dei ricavi, anche con riguardo alla bassa stagione e ad altre offerte; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore violazione dell'art. 39 citato, sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo sarebbe stato illegittimo in assenza di totale inattendibilità delle scritture contabili e che la CTR non avrebbe valutato le scritture e la documentazione prodotte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i profili di merito dedotti sul metodo di accertamento: ha ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di una solo parziale inattendibilità delle scritture contabili e può essere fondato su presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., mentre spetta al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni e l'erroneità della ricostruzione. Ha inoltre affermato che la censura sulla valutazione delle prove mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata dichiarata inammissibile perché proposta in presenza di doppia conforme e senza indicazione di diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della resistente. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di parziale inattendibilità delle scritture contabili; l'Ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • artt. 53 e 54 TUIR

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla ricostruzione dei ricavi, senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a incidere sulla legittimità dell'accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento analitico-induttivo se assistite dai requisiti richiesti dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non può essere invocata per ottenere una mera rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice di merito non deve esaminare e dar conto di tutte le prove e di tutte le tesi delle parti, purché motivi in modo logico e adeguato sugli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice di merito è libero di trarre il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili e idonee.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per l'applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per la nuova formulazione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa non è necessaria la totale inattendibilità della contabilità: è sufficiente una parziale inattendibilità dei dati contabili per consentire all'Ufficio di integrare le lacune mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
  • Una volta che l'Ufficio abbia motivato l'accertamento indicando gli indici di inattendibilità e la loro idoneità a evidenziare maggiori ricavi, l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni e l'erroneità della ricostruzione si sposta sul contribuente.
  • In cassazione non è ammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando, in realtà, si chiede una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente alla Corte di riesaminare il merito delle risultanze istruttorie: il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione incompatibile con la decisione adottata.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che la decisione di primo grado e quella di appello si fondano su diverse ragioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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