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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12857/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa e consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva eseguito, per gli anni 2009 e 2010, il servizio di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati per i comuni del bacino dell’ex ATO LE/2, tra cui il comune ricorrente. L’ingiunzione veniva opposta dal comune; il tribunale revocava il decreto e condannava solo il consorzio ATO LE/2 al pagamento. In appello, la società chiedeva la condanna anche del comune e la corte territoriale accoglieva il gravame principale, affermando la responsabilità solidale del consorzio e del comune ai sensi dell’art. 2615 c.c., ritenuto applicabile anche ai consorzi obbligatori, in quanto il consorzio aveva agito nell’interesse dei consorziati nell’organizzazione e gestione del servizio. Il comune ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2615, comma 2, c.c., perché la corte d’appello avrebbe erroneamente applicato una pretesa normativa regionale inesistente e, comunque, una norma incompatibile con un consorzio obbligatorio e con gli obblighi di preventiva imputazione della spesa dell’ente locale; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per non avere la corte motivato sulla contestazione secondo cui le obbligazioni sarebbero state assunte dagli organi del consorzio per conto del singolo consorziato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui lamentava l’inesistenza della normativa regionale richiamata, osservando che la corte di merito aveva semplicemente omesso di indicare la fonte regionale ma aveva correttamente valorizzato il quadro normativo su ATO, consorzi obbligatori e gestione dei rifiuti; ha poi ritenuto corretta l’applicazione del principio di solidarietà del consorzio anche nei consorzi obbligatori, in mancanza di una disciplina derogatoria, quando il consorzio opera nell’interesse dei consorziati e stipula con i terzi per l’esecuzione del servizio trasferito. La censura relativa alla violazione della disciplina sul preventivo impegno di spesa è stata ritenuta inammissibile perché introduceva in cassazione una questione non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come trattata nei gradi di merito. Anche il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello non parlava di obbligazioni assunte "per conto" ma "nell’interesse" dei consorziati, e ha ribadito che la motivazione era sufficiente, perché non è necessario confutare espressamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni decisorie incompatibili con le tesi avversarie. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna del comune alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2615 c.c.

    la responsabilità per le obbligazioni assunte nell’interesse dei consorziati opera anche nei consorzi obbligatori, in assenza di una specifica deroga normativa; il consorzio che contratta con i terzi nell’interesse dei partecipanti può rispondere solidalmente con i consorziati

  • art. 31 d.lgs. n. 267/2000

    consente, in caso di rilevante interesse pubblico, la previsione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi, la cui attuazione è demandata alle leggi regionali

  • art. 114 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato come disciplina delle aziende speciali, cui l’art. 31 rinvia in quanto compatibili

  • art. 200 d.lgs. n. 152/2006

    la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO)

  • art. 201 d.lgs. n. 152/2006

    l’autorità d’ambito è una struttura con personalità giuridica a partecipazione obbligatoria degli enti locali, cui è trasferito l’esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti

  • art. 202 d.lgs. n. 152/2006

    l’autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara

  • art. 198 d.lgs. n. 152/2006

    i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani nell’ambito degli ATO, con continuazione transitoria della gestione sino all’avvio del soggetto aggiudicatario

  • art. 188 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato per affermare l’obbligo ex lege dei comuni/produttori di sostenere gli oneri di smaltimento dei rifiuti

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se rende intellegibili le ragioni della decisione e implica il rigetto delle argomentazioni incompatibili, senza necessità di esame espresso di ogni deduzione

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la conformità al modello legale della sentenza richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamati come norme sui motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente

  • art. 645 c.p.c.

    norma sull’opposizione al decreto ingiuntivo, richiamata per descrivere il giudizio di primo grado

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per i depositi di memoria nel giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nei consorzi dotati di attività esterna, quando il consorzio opera nell’interesse dei consorziati per l’esecuzione di funzioni o servizi ad essi trasferiti, le obbligazioni assunte verso i terzi possono gravare sia sul consorzio sia sui consorziati, secondo un regime di responsabilità solidale o comunque cumulativa, salvo espressa deroga normativa.
  • La qualificazione come consorzio obbligatorio non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina generale dei consorzi in tema di obbligazioni verso i terzi, se la normativa speciale non prevede un diverso regime di responsabilità.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata senza indicare specificamente dove esse siano state dedotte nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone le ragioni essenziali della decisione in modo da rendere implicitamente disattese le tesi incompatibili, senza obbligo di confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
  • Nel settore dei rifiuti, l’assetto normativo che attribuisce agli ambiti territoriali ottimali l’organizzazione e l’affidamento del servizio non elide l’obbligo dei comuni di concorrere ai costi del trattamento e dello smaltimento, se il servizio è reso nell’ambito delle competenze loro trasferite.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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