Cassazione Civile, Ordinanza n. 12789/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dal rigetto, da parte della corte d'appello, del reclamo proposto contro la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa. La ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: con il primo ha contestato l'affermazione di fallibilità della società, sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente lo stato di insolvenza sulla base dell'assenza di bilanci aggiornati e senza valutare correttamente l'entità dei debiti; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per avere fondato il fallimento su un unico credito, portato da decreto ingiuntivo, asseritamente soggetto a mediazione obbligatoria; con il terzo ha censurato la valutazione dello stato di decozione, sostenendo che la "storia" dell'impresa andasse ricostruita anche tramite vicende giudiziarie pregresse e non solo tramite i bilanci; con il quarto ha lamentato violazioni processuali e profili di illegittimità nella trattazione del procedimento prefallimentare, richiamando anche vicende di ricusazione del presidente del tribunale e altre circostanze parallele.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato innanzitutto l'assenza, nel deposito, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione o della documentazione equivalente, necessaria ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; ha inoltre osservato che dagli atti acquisiti informalmente risultava la comunicazione PEC della sentenza in data 09/11/2020, con conseguente tardività del ricorso rispetto al termine breve previsto per l'impugnazione della sentenza resa sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. In ogni caso, ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per genericità e perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione di fatti e prove, estranea al giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del fallimento intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
A pena di improcedibilità del ricorso
Nel ricorso per cassazione contro la sentenza sul reclamo fallimentare va prodotta la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione o la documentazione equivalente; in difetto, e salvo specifiche allegazioni sulla mancata notificazione/comunicazione, il ricorso è improcedibile/inammissibile.
L'istanza di trasmissione del fascicolo di merito può consentire l'acquisizione della documentazione necessaria, ma se il fascicolo non viene acquisito non è possibile sanare la mancanza della prova della tempestività del ricorso.
art. 18, commi 12, 13 e 14 l.fall.
La sentenza della corte d'appello sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deve essere notificata a cura della cancelleria e il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di 30 giorni decorrente da tale notificazione/comunicazione integrale.
La trasmissione del testo integrale della sentenza, anche via PEC e a cura della cancelleria, assicura la conoscenza legale del provvedimento impugnabile.
La norma, nella sua formulazione novellata, riguarda le notificazioni su impulso di parte e non incide sulle speciali disposizioni che impongono la notificazione a cura della cancelleria nei procedimenti fallimentari.
art. 6, § 1 CEDU
Le condizioni formali di accesso al giudice di legittimità sono legittime se chiare, prevedibili e proporzionate; la richiesta di specifici adempimenti processuali non integra di per sé un formalismo eccessivo.
È richiamato quale termine breve cui rinvia il sistema speciale fallimentare per la proposizione del ricorso per cassazione dopo la notificazione della sentenza.
Trova applicazione solo in via residuale, ove per omissione della cancelleria non sia stata effettuata la notificazione dovuta della sentenza.
Le censure formalmente proposte come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di riesame del fatto e delle prove.
I motivi sono inammissibili anche perché non superano il vaglio di ammissibilità richiesto in sede di legittimità.
La ricorrente invoca la mediazione obbligatoria rispetto al credito azionato in via monitoria, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il motivo è ritenuto generico e comunque inammissibile.
È richiamato in relazione alla valutazione dello stato di insolvenza, che la ricorrente pretendeva di contestare con una diversa lettura delle vicende economiche della società.
art. 25 Cost.
È evocato nel quarto motivo a sostegno di una censura sulle irregolarità del procedimento, ma senza decisività ai fini del giudizio di ammissibilità.
art. 7 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla composizione/condotta dell'ufficio giudiziario, senza che la Corte ne ricavi un vizio rilevante.
È citato nel quarto motivo in connessione con le vicende della procedura concorsuale, ma la Corte non entra nel merito della doglianza.
Viene richiamato dalla ricorrente in modo inconferente all'interno del quarto motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento, la parte ricorrente deve rispettare rigorosamente gli oneri documentali previsti dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., producendo la copia autentica della sentenza con prova della notificazione/comunicazione ovvero allegando specificamente la sua mancata esecuzione.
- Nei procedimenti fallimentari, il termine per ricorrere per cassazione decorre dal perfezionamento della notificazione/comunicazione integrale della sentenza effettuata a cura della cancelleria; la mancata deduzione o documentazione di tale dato può rendere il ricorso improcedibile o comunque inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, dei fatti o delle prove: le censure devono denunciare veri errori di diritto o vizi processuali specifici, non una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Motivi di ricorso estremamente generici, confusi o solo assertivi sono inammissibili, specie quando non consentono di comprendere la reale ratio della decisione impugnata o la precisa violazione dedotta.
- La disciplina speciale del reclamo e dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento prevale sulle regole ordinarie incompatibili, in ragione dell'esigenza pubblicistica di celerità e certezza del giudicato.
- rami
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