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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12792/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Alcuni garanti e terzi datori di ipoteca di una società che aveva stipulato un mutuo fondiario contestavano la legittimità del rapporto di finanziamento e della successiva segnalazione alla centrale rischi. In particolare deducevano: la nullità, per usura, della clausola sugli interessi con conseguente gratuità del mutuo; in subordine, la nullità per violazione della trasparenza bancaria con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB; ancora in subordine, la nullità della clausola per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. in relazione al piano di ammortamento alla francese; inoltre lamentavano l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi e chiedevano il risarcimento del danno. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame perché le censure non avevano colpito le autonome rationes decidendi del Tribunale: sul primo profilo, mancata prova del collegamento delle spese con la concessione del credito e genericità del calcolo del tasso; sul secondo, tardività delle questioni sull'anatocismo e sul piano di ammortamento. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: violazione degli artt. 111 Cost., 2 l. n. 108/1996 e 644 c.p. per omessa inclusione nel TEG delle spese di istruttoria e della garanzia Ascom, con conseguente usurarietà del tasso di mora; e violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché degli artt. 117, 120 e 127 TUB, per l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e la necessità di una CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non censurasse la ratio decidendi dell'inammissibilità del corrispondente motivo di appello, poiché i ricorrenti avevano attaccato solo l'ulteriore statuizione di infondatezza nel merito senza confrontarsi con la mancata impugnazione in appello della decisione di primo grado sulla mancanza di prova del collegamento delle spese al credito e sulla genericità del calcolo. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non confrontato con la ratio della decisione d'appello, fondata sulla mancata censura della statuizione di tardività resa dal Tribunale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di legittimità nel dedurre la violazione della corretta applicazione della legge, ma non determinante ai fini dell'accoglimento.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    invocato in relazione al calcolo del tasso effettivo globale ai fini della verifica dell'usurarietà.

  • art. 644 c.p.

    richiamato quale norma penale sull'usura, per sostenere che il tasso moratorio avrebbe superato il tasso soglia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1283 c.c.

    invocato per contestare il preteso anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato per sostenere l'indeterminatezza o illegittimità della pattuizione degli interessi e del regime composto.

  • art. 117 TUB

    richiamato per chiedere l'applicazione del tasso sostitutivo in ipotesi di nullità della clausola sugli interessi.

  • art. 120 TUB

    richiamato unitamente alle norme sulla capitalizzazione degli interessi e sul regime degli interessi bancari.

  • art. 127 TUB

    richiamato nel complesso delle norme sul regime degli interessi bancari e sulla trasparenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando la censura non investe tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, restando intatta anche una sola di esse.
  • La parte che deduce l'usurarietà di un tasso deve confrontarsi non solo con il calcolo del tasso, ma anche con gli accertamenti di merito sulla prova del collegamento tra le spese sostenute e la concessione del credito; in mancanza, la doglianza non supera la soglia dell'ammissibilità.
  • La contestazione della tardività di una questione in primo grado deve essere specificamente censurata in appello e poi in cassazione: limitarsi a riproporre il merito della questione non basta a scalfire la decisione di inammissibilità.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire l'onere della parte di allegare in modo preciso i fatti e i criteri di calcolo posti a fondamento della pretesa, quando il giudice abbia ritenuto generiche o esplorative le deduzioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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