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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12791/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione di un decreto ingiuntivo con cui veniva chiesto alla banca finanziatrice il pagamento di una somma dovuta in forza della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI su un finanziamento concesso a un'impresa individuale e rimasto insoluto. La banca ingiunta aveva opposto il decreto sostenendo, tra l'altro, che l'intimazione di pagamento inviata al debitore non fosse conforme alle Disposizioni operative del Fondo e che, per questo, la garanzia fosse inefficace. La Corte d'appello ha respinto l'appello della garante, ritenendo sufficiente la raccomandata di diffida come manifestazione della volontà di ottenere il pagamento e osservando che le ipotesi di inefficacia della garanzia previste dalle Disposizioni operative non ricorrevano. In Cassazione la garante ha denunciato violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e delle Disposizioni operative del Fondo, sostenendo che l'intimazione dovesse contenere specificamente l'indicazione di rate scadute, capitale residuo e interessi, che la raccomandata successiva non fosse equiparabile all'intimazione, che la circolare interna successiva non potesse integrare la disciplina e che l'art. 1219 c.c. fosse derogato dalla disciplina speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorso insisteva sul significato del punto 11.1 delle Disposizioni operative ma non si confrontava in modo specifico con il punto 12.4, che disciplina le ipotesi di inefficacia della garanzia. Inoltre, la ricorrente non aveva trascritto integralmente la disposizione rilevante e non aveva dedotto in modo appropriato la violazione delle regole ermeneutiche applicate dalla Corte territoriale. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale; la censura non lo ha correttamente invocato rispetto alla disposizione decisiva.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le regole di interpretazione del contratto devono essere specificamente dedotte e applicate alla clausola effettivamente decisiva della disciplina invocata.

  • art. 1219 c.c.

    La Corte territoriale ha osservato che l'intimazione di pagamento non richiede forme solenni o contenuto predeterminato oltre alla scrittura e alla chiara manifestazione della volontà del creditore di ottenere il pagamento.

  • art. 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996

    Norma istitutiva del Fondo di Garanzia per le PMI richiamata quale base della garanzia prestata.

  • D.M. 23 settembre 2005

    Atto di approvazione delle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI, rilevante per la disciplina della garanzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la previsione richiamata per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione dei canoni ermeneutici deve confrontarsi con la clausola o disposizione effettivamente decisiva della motivazione impugnata, non potendo limitarsi a valorizzare un singolo segmento testuale estraneo alla ratio decidendi.
  • Il ricorso è inammissibile se non trascrive in modo adeguato il contenuto della disposizione rilevante o se non specifica con precisione quali canoni interpretativi sarebbero stati violati.
  • Quando la disciplina speciale richiama una "intimazione di pagamento" ai fini dell'attivazione o dell'inefficacia di una garanzia, occorre interpretare la clausola nel suo complesso, distinguendo tra requisiti dell'intimazione e condizioni espressamente previste per l'inefficacia della garanzia.
  • In assenza di una previsione speciale chiara che imponga forme solenni o contenuti tipizzati, l'intimazione di pagamento è sufficiente se consente al debitore di comprendere la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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