Cassazione Civile, Ordinanza n. 12774/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di un invito al pagamento relativo a IRPEF 2007, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un avviso di accertamento presupposto. Il contribuente impugnava l'atto innanzi alla CTP deducendo, tra l'altro, l'irregolarità/invalidità della notificazione dell'atto presupposto. I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente ritenendo viziata la notifica; la CTR confermava. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 3, 7 e 8 della L. 890/1982, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la validità della notifica postale non richiede che sull'avviso di ricevimento sia riportato l'indirizzo completo del destinatario, essendo sufficiente che l'indirizzo sia indicato sulla busta contenente l'atto. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando la nullità della sentenza di appello per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, poiché la CTP avrebbe fondato la decisione su due rationes decidendi autonome (mancata indicazione dell'indirizzo sull'avviso e mancata prova del ricevimento della CAD) e l'appellante avrebbe censurato solo la prima.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta e irreperibilità relativa, le formalità devono risultare rigorosamente dall'avviso di ricevimento e deve esservi l'indicazione del luogo di immissione dell'avviso nella cassetta postale o comunque la possibilità di verificare ex post dove la notifica sia stata eseguita. Nel caso concreto, sugli avvisi di tentata notificazione risultavano solo il nominativo del contribuente e il Comune, senza indicazione dell'indirizzo; tale omissione impediva di verificare il corretto perfezionamento della notifica, e non poteva essere supplita dalle annotazioni sulla busta contenente l'atto. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese di lite, escludendo l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indica il vizio di nullità dedotto con il ricorso incidentale condizionato.
norma richiamata come disciplina della notificazione degli atti tributari, in rapporto alle formalità della notifica a mezzo posta.
disciplinano le formalità della notificazione postale e richiedono che le operazioni compiute risultino in modo testuale e specifico dall'avviso di ricevimento.
richiamato dalla ricorrente tra le norme regolatrici della notificazione in caso di irreperibilità relativa.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul perfezionamento della notificazione.
richiamato nel ricorso incidentale come parametro per sostenere il giudicato interno sulla ratio non impugnata.
richiamato nel ricorso incidentale come norma sul giudicato sostanziale.
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alle impugnazioni nel processo tributario.
richiamato nel passaggio sulla giurisprudenza che esclude la rinnovabilità della notificazione quando la mancanza delle formalità ne determini l'inesistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
richiamati per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. 890/1982 in tema di prova del perfezionamento della notificazione mediante produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, specie in caso di irreperibilità relativa del destinatario, il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio deve risultare in modo rigoroso dall'avviso di ricevimento, con indicazione specifica delle formalità eseguite e del luogo in cui l'avviso è stato immesso o affisso.
- La mera indicazione dell'indirizzo sulla busta contenente l'atto non può supplire alla mancanza, sull'avviso di ricevimento, degli elementi necessari a verificare ex post l'effettivo compimento delle formalità di notifica e l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, quando l'atto non sia stato consegnato per temporanea assenza o irreperibilità del destinatario, non è data dalla sola prova della spedizione della raccomandata informativa CAD, ma richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ragione autonoma che non sia specificamente censurata, il ricorso volto a contestare solo una diversa ratio può risultare inammissibile o comunque infondato; nel caso deciso, tuttavia, la Corte ha ritenuto sufficiente a sorreggere la decisione il vizio della notifica, assorbendo il ricorso incidentale condizionato.
- In tema di notificazioni postali, la mancanza di indicazioni specifiche sull'avviso di ricevimento può integrare un vizio tale da impedire la verifica della validità della notifica e, quindi, da determinare l'inesistenza o comunque l'inefficacia della notificazione stessa.
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