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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12795/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla revoca di un finanziamento pubblico regionale già parzialmente erogato per la realizzazione di un intervento destinato ad attività ricettiva extralberghiera in immobile di proprietà della beneficiaria. Dopo il sisma del 6 aprile 2009, la Regione aveva modificato le condizioni per l’erogazione del saldo, subordinandolo alla regolarizzazione della posizione amministrativa e, successivamente, aveva prorogato il termine per l’iscrizione alla Camera di Commercio. La beneficiaria sosteneva di aver completato l’intervento e di non aver potuto avviare l’attività né ottenere il certificato di vigenza per causa di forza maggiore, in ragione dell’inagibilità dell’immobile e della mancata approvazione del Piano di ricostruzione. Impugnata la revoca davanti al giudice ordinario, la domanda era stata respinta in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. e dell’art. 1218 c.c.: sosteneva che la Regione non avesse contestato i fatti decisivi relativi al danno sismico, all’inagibilità e alla persistenza della causa di forza maggiore; inoltre affermava che il certificato di vigenza fosse un adempimento meramente formale e che la revoca fosse illegittima anche per la disparità di trattamento rispetto ad altri progetti non conclusi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero sostanzialmente le medesime censure già svolte in appello, trasformandosi in una mera contrapposizione alla valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale. Ha inoltre osservato che la sentenza d’appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado; poiché il giudizio di appello era iniziato nel 2020, trovava applicazione il divieto di ricorrere in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza resa in doppia conforme, salvo che il ricorrente indicasse diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova: la ricorrente lo invocava per sostenere che non le spettasse dimostrare ulteriormente fatti non contestati; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per sostenere che alcuni fatti fossero pacifici o non contestati; la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente diretta a rimettere in discussione la valutazione di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per contestare l’addebito di inadempimento, sostenendo l’esistenza di una causa di forza maggiore; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata già esaminata e risolta nei gradi di merito.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale indicato per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha qualificato i motivi come in realtà diretti al riesame del fatto.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ricondotto le doglianze al vizio di motivazione/omesso esame, rilevando però l’inammissibilità per la regola della doppia conforme.

  • art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la mera riproposizione delle difese di merito, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, integra un ‘non motivo’.

  • art. 348 ter, 5° co., c.p.c.

    Applicato perché il giudizio d’appello era iniziato nel 2020 e la sentenza d’appello aveva confermato integralmente quella di primo grado; ciò precludeva il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo diversa base fattuale delle due decisioni.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    Ha fondato l’ordine di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre le stesse difese già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con le ragioni poste a base della sentenza impugnata; una simile impostazione integra un non motivo.
  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado e l’appello è stato introdotto nel regime vigente dopo l’11 settembre 2012, opera la preclusione alla deducibilità in cassazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Le contestazioni sulla revoca di un contributo pubblico, quando il giudizio appartiene alla giurisdizione ordinaria, attengono al rapporto sostanziale di erogazione e restituzione del beneficio e non ai vizi del provvedimento amministrativo in sé.
  • La doglianza che prospetti l’esistenza di una causa di forza maggiore o l’irrilevanza di determinati adempimenti amministrativi non è scrutinabile in cassazione se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareInadempimento
RamiProcesso civileImmobiliareContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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