Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12794/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto ammesso a un contributo regionale per avviare un'attività ricettiva extralberghiera in un immobile di proprietà aveva ricevuto due anticipazioni e, dopo il sisma del 6 aprile 2009, la Regione aveva subordinato il saldo alla regolarizzazione della posizione amministrativa e all'iscrizione alla Camera di Commercio entro un termine poi prorogato. Nonostante la produzione di documentazione e l'iscrizione camerale con annotazione di inattività dell'impresa, l'amministrazione aveva revocato il finanziamento e chiesto la restituzione delle somme erogate, oltre interessi e rivalutazione. Il beneficiario aveva impugnato la revoca e, dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR, aveva riassunto davanti al giudice ordinario; il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda, ritenendo non provata la causa di forza maggiore e non meramente formale l'adempimento relativo al certificato di vigenza. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il danneggiamento dell'immobile e la sua inagibilità al termine fissato erano pacifici e non contestati, e che era stata indebitamente posta a suo carico la prova di un fatto negativo; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., deducendo che il mancato rilascio del certificato e l'impossibilità di avviare l'attività erano dipesi dal sisma e che il certificato costituiva un mero adempimento formale, oltre a lamentare disparità di trattamento rispetto ad altri beneficiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano sostanzialmente una riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; che il ricorso mirava in realtà a una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; e che, poiché la sentenza d'appello aveva integralmente confermato quella di primo grado in un giudizio iniziato nel 2020, operava il regime della "doppia conforme", che precludeva il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. in difetto di specifica allegazione di ragioni di fatto diverse tra i due gradi di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che il ricorrente contestava la ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura non superava il limite dell'inammissibilità perché rivolta a riesaminare il fatto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che un fatto non contestato non avrebbe dovuto essere posto a carico della parte attrice come oggetto di prova

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per dedurre l'insussistenza dell'inadempimento in presenza di causa di forza maggiore e per sostenere che l'adempimento richiesto fosse solo formale

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    il ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    la Corte ha qualificato le doglianze come attinenti al vizio motivazionale, ma ha escluso la loro deducibilità per la presenza di doppia conforme

  • art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.

    richiamato per qualificare come "non motivo" la mera riproposizione delle tesi difensive già respinte in appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata

  • art. 348 ter, 5° co., c.p.c.

    applicato ratione temporis per escludere il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, contro la sentenza di appello che conferma quella di primo grado

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile riproporre integralmente le censure già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata: una simile impostazione integra un "non motivo".
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la doglianza, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
  • In una controversia relativa alla revoca di un contributo pubblico, il giudice ordinario deve verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per il mantenimento del beneficio e dell'asserito inadempimento, non i vizi dell'atto amministrativo in sé.
  • La deduzione di disparità di trattamento nell'azione amministrativa, quando non sia correlata a un autonomo vizio dedotto e scrutinabile nel giudizio di legittimità, non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.