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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14768/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRAP relativa all'anno d'imposta 2006, emessa per omesso versamento di somme ritenute dovute dall'Amministrazione in ragione della tardiva presentazione di una dichiarazione integrativa, dalla quale emergevano crediti IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la pretesa della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, aveva ritenuto legittima la cartella. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che, in caso di trasformazione da società di persone a S.r.l., i periodi ante e post trasformazione dovessero considerarsi unitari e che la dichiarazione integrativa fosse tempestiva; (2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, deducendo che la procedura di controllo automatizzato non fosse utilizzabile per disconoscere un credito IRAP esposto in dichiarazione integrativa, trattandosi di questione giuridica e non di mera verifica cartolare; (3) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, perché la tardività della dichiarazione integrativa sarebbe stata dedotta dall'Ufficio solo in memoria illustrativa e non nelle controdeduzioni; (4) vizio motivazionale, con riferimento alla tardività della memoria integrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva, spettante invece all'Agenzia delle entrate. Quanto al ricorso contro l'Agenzia, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla emendabilità della dichiarazione fiscale, ha affermato che la dichiarazione tributaria è dichiarazione di scienza sempre emendabile e ritrattabile in giudizio, sicché il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto che incidano sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro la cartella. Spese integralmente compensate per la presenza di un intervento risolutivo delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 300 del 1999

    Attribuisce all'Agenzia delle entrate la legittimazione processuale nelle controversie tributarie dal 1° gennaio 2001, con conseguente difetto di legittimazione del Ministero.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    Disciplina la dichiarazione integrativa, ma non esaurisce il potere del contribuente di emendare la dichiarazione in giudizio; la Corte richiama il principio di emendabilità/ritrattabilità della dichiarazione fiscale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Il controllo automatizzato è limitato alla verifica cartolare delle risultanze e non consente di risolvere questioni giuridiche estranee al mero riscontro formale.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Il controllo automatizzato non può essere impiegato per negare un credito fondato su questioni di diritto che richiedono accertamenti diversi dalla mera verifica cartolare.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Motivo assorbito; la censura sulla tardiva deduzione dell'eccezione non è stata esaminata nel merito per l'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio processuale dedotto col terzo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio motivazionale dedotto col quarto motivo.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in motivazione come termine generale per il rimborso dei versamenti diretti, ma distinto dalla possibilità di emendare la dichiarazione e di contestare in giudizio la pretesa fiscale.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale termine entro il quale è possibile emendare errori od omissioni che abbiano determinato un danno per l'amministrazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale ha natura di dichiarazione di scienza ed è, in linea generale, emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando il contribuente alleghi errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria.
  • I termini e le modalità della dichiarazione integrativa non esauriscono la tutela del contribuente: resta sempre possibile opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione dimostrando l'inesistenza del presupposto impositivo.
  • Il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è limitato alla verifica cartolare e non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche complesse o per negare un credito in base a valutazioni che eccedano il mero riscontro formale.
  • Nei giudizi tributari, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate per le controversie relative a rapporti divenuti di sua competenza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero privo di legittimazione.
  • Quando la questione di diritto è già risolta da un principio consolidato delle Sezioni Unite e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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