Cassazione Civile, Ordinanza n. 14768/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRAP relativa all'anno d'imposta 2006, emessa per omesso versamento di somme ritenute dovute dall'Amministrazione in ragione della tardiva presentazione di una dichiarazione integrativa, dalla quale emergevano crediti IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la pretesa della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, aveva ritenuto legittima la cartella. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che, in caso di trasformazione da società di persone a S.r.l., i periodi ante e post trasformazione dovessero considerarsi unitari e che la dichiarazione integrativa fosse tempestiva; (2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, deducendo che la procedura di controllo automatizzato non fosse utilizzabile per disconoscere un credito IRAP esposto in dichiarazione integrativa, trattandosi di questione giuridica e non di mera verifica cartolare; (3) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, perché la tardività della dichiarazione integrativa sarebbe stata dedotta dall'Ufficio solo in memoria illustrativa e non nelle controdeduzioni; (4) vizio motivazionale, con riferimento alla tardività della memoria integrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva, spettante invece all'Agenzia delle entrate. Quanto al ricorso contro l'Agenzia, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla emendabilità della dichiarazione fiscale, ha affermato che la dichiarazione tributaria è dichiarazione di scienza sempre emendabile e ritrattabile in giudizio, sicché il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto che incidano sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro la cartella. Spese integralmente compensate per la presenza di un intervento risolutivo delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Attribuisce all'Agenzia delle entrate la legittimazione processuale nelle controversie tributarie dal 1° gennaio 2001, con conseguente difetto di legittimazione del Ministero.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
Disciplina la dichiarazione integrativa, ma non esaurisce il potere del contribuente di emendare la dichiarazione in giudizio; la Corte richiama il principio di emendabilità/ritrattabilità della dichiarazione fiscale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo automatizzato è limitato alla verifica cartolare delle risultanze e non consente di risolvere questioni giuridiche estranee al mero riscontro formale.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Il controllo automatizzato non può essere impiegato per negare un credito fondato su questioni di diritto che richiedono accertamenti diversi dalla mera verifica cartolare.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Motivo assorbito; la censura sulla tardiva deduzione dell'eccezione non è stata esaminata nel merito per l'accoglimento dei primi due motivi.
Usato come parametro del vizio di violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto col terzo motivo.
Usato come parametro del vizio motivazionale dedotto col quarto motivo.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in motivazione come termine generale per il rimborso dei versamenti diretti, ma distinto dalla possibilità di emendare la dichiarazione e di contestare in giudizio la pretesa fiscale.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale termine entro il quale è possibile emendare errori od omissioni che abbiano determinato un danno per l'amministrazione.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale ha natura di dichiarazione di scienza ed è, in linea generale, emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando il contribuente alleghi errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria.
- I termini e le modalità della dichiarazione integrativa non esauriscono la tutela del contribuente: resta sempre possibile opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione dimostrando l'inesistenza del presupposto impositivo.
- Il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è limitato alla verifica cartolare e non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche complesse o per negare un credito in base a valutazioni che eccedano il mero riscontro formale.
- Nei giudizi tributari, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate per le controversie relative a rapporti divenuti di sua competenza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero privo di legittimazione.
- Quando la questione di diritto è già risolta da un principio consolidato delle Sezioni Unite e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14684/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →