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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28752/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria e dieci cartelle di pagamento presupposte, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle e quindi la mancanza di un valido titolo per l'ipoteca. In primo grado il giudice tributario ha dichiarato il difetto di giurisdizione solo per le cartelle relative a contributi previdenziali e a sanzioni per violazioni del codice della strada, respingendo il resto; in appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 del DPR 602/1973, sostenendo che non bastano avviso di ricevimento e relata, ma occorre produrre anche la copia della cartella; 2) violazione dell'art. 60 del DPR 600/1973 e dell'art. 7 della L. 890/1982, perché per le notifiche a persona diversa dal destinatario sarebbe necessaria prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa; 3) violazione dell'art. 1988 c.c., contestando che le istanze di rateizzazione possano provare la conoscenza delle cartelle; 4) violazione dell'art. 77 del DPR 602/1973, dell'art. 2809 c.c. e dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che, trattandosi di ipoteca anche su debiti per i quali la misura non è ammessa, la giurisdizione non poteva essere frazionata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini della prova della notificazione della cartella, è sufficiente la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di depositare la copia integrale della cartella stessa, specie quando il destinatario contesta solo di non averla ricevuta e non il suo contenuto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché il ricorrente non ha trascritto integralmente le relate o gli atti notificatori, impedendo il controllo della Corte sull'effettiva modalità di notifica; inoltre, nel caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio finanziario, non opera necessariamente la disciplina della L. 890/1982 sulla raccomandata informativa/CAN. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il giudice d'appello aveva confermato il difetto di giurisdizione solo con riferimento alle iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali e sanzioni per violazioni del codice della strada, non sulla domanda di annullamento dell'ipoteca in sé. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ne accoglie la lettura, reputando sufficiente la prova documentale della notificazione fornita dall'agente della riscossione.

  • art. 26 DPR 602/1973

    la prova del perfezionamento della notifica della cartella e della relativa data può essere data con la relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre in giudizio la copia della cartella.

  • art. 60 DPR 600/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione; la Corte rileva che la doglianza non è scrutinabile per difetto di autosufficienza e che la disciplina applicabile dipende dalla concreta modalità di notificazione.

  • art. 7 L. 890/1982

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa; la Corte osserva che, nella notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, non sempre trova applicazione tale disciplina.

  • art. 1988 c.c.

    invocato per contestare la valenza probatoria delle istanze di rateizzazione; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 77 DPR 602/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria esattoriale; la Corte non accoglie la censura per inammissibilità, poiché il motivo non coglie la reale ratio decidendi.

  • art. 2809 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'unitarietà dell'ipoteca; la Corte non affronta il merito della tesi perché il motivo è inammissibile.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    richiamato in relazione agli atti impugnabili e alla giurisdizione tributaria; la Corte rileva che la decisione impugnata aveva dichiarato un difetto di giurisdizione solo parziale.

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella contestazione della notificazione di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione può provare il perfezionamento del procedimento notificatorio mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, purché rechino il numero identificativo della cartella; non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella quando non sia specificamente contestato il suo contenuto.
  • Se il destinatario contesta in cassazione la ritualità della notificazione, il ricorso deve riportare integralmente gli atti notificatori rilevanti; in difetto di autosufficienza, la censura è inammissibile perché la Corte non può verificare la fondatezza della doglianza attraverso fonti esterne al ricorso.
  • La disciplina della notificazione della cartella va verificata in concreto in base alla modalità utilizzata; quando la notificazione è eseguita direttamente a mezzo posta dall'ufficio finanziario, non opera automaticamente l'obbligo della raccomandata informativa previsto per altre forme di notificazione.
  • Il giudizio di cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si incentri su una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione, come accade quando la pronuncia abbia dichiarato un difetto di giurisdizione solo parziale e limitato ad alcune categorie di crediti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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