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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34888/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato più cartelle di pagamento relative all'IRPEF 2006 e un'iscrizione ipotecaria relativa ad annualità precedenti. In appello la CTR aveva accolto solo in parte, annullando l'ipoteca e confermando il resto. In cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi: illegittima riunione di giudizi separati; inammissibilità erroneamente dichiarata di alcuni ricorsi per difetto di procura, sostenendo la sanatoria del vizio mediante successiva procura apposta a memoria difensiva; invalidità o inesistenza della notifica della cartella eseguita direttamente per posta; erronea applicazione dell'art. 15 d.P.R. 602/1973 sulla riscossione frazionata; omesso esame della rilevanza di una precedente sentenza CTR su annualità diverse; omessa pronuncia su decadenza e prescrizione; tardività dell'istanza di conciliazione in appello; omessa valutazione di profili di contraddittorietà e di varie censure sulla cartella (statuto del contribuente, incompletezza, sottoscrizione, responsabile del trattamento dati, duplicazioni, codici tributo, interessi); illegittimo rigetto della domanda di lite temeraria; liquidazione spese in favore dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla riunione dei procedimenti; ha accolto il secondo motivo, ritenendo sanato il difetto originario di procura; ha rigettato i motivi sulla notifica della cartella e sulla riscossione frazionata; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla sentenza CTR relativa ad anni diversi; ha accolto il motivo relativo all'omesso esame dell'eccezione di decadenza e prescrizione; ha rigettato il motivo sulla conciliazione in appello; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa contraddittorietà della motivazione di primo grado; ha accolto solo in parte il motivo sulle omesse pronunce della CTR, limitatamente alla comprensibilità dell'importo, alle duplicazioni, agli interessi e ai codici tributo, assorbendo le conseguenze sulle spese; ha rigettato il motivo sulla lite temeraria e ha ritenuto in parte infondato e in parte assorbito il motivo sulle spese. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni accolte e per la nuova liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riunione dei giudizi; la Corte non ne accoglie la censura perché la riunione è atto ordinatorio e discrezionale.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato insieme ad altre norme sulla riunione dei giudizi; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla riunione dei procedimenti.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla riunione dei procedimenti.

  • art. 83 c.p.c.

    Invocato in tema di procura al difensore e sanatoria del difetto di rappresentanza.

  • art. 125, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di procura e alla regolarizzazione degli atti.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La Corte riconosce che il vizio originario di rappresentanza può essere sanato; nel caso concreto la procura successiva apposta a margine di una memoria difensiva ha sanato retroattivamente il difetto iniziale.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di rappresentanza e difesa nel processo tributario.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte afferma che la cartella può essere notificata direttamente per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e che tale modalità è legittima; non è necessaria la relata nel senso sostenuto dal ricorrente.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza/non sanabilità del vizio di notifica; la Corte ritiene invece sanata l'eventuale irregolarità per raggiungimento dello scopo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione.

  • art. 15 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte afferma che la riscossione frazionata di somme iscritte a ruolo in pendenza di impugnazione è legittima; la censura è però inammissibile per difetto di autosufficienza, perché occorreva indicare la data dell'iscrizione a ruolo per verificare quale versione della norma fosse applicabile.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma di raccordo tra processo civile e tributario.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ritiene tardiva e quindi inammissibile l'istanza di conciliazione proposta oltre il termine previsto; il termine è considerato funzionalmente vincolante e non liberamente eludibile.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza e sulla disciplina della conciliazione; non determina accoglimento autonomo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione e sul diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per censurare omessa/insufficiente motivazione e omessa pronuncia; la Corte richiama il principio per cui non è necessario rispondere a ogni singola allegazione se la decisione rende incompatibili le tesi avversarie.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità anche alle cartelle; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 17 L. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo sulle cartelle di pagamento.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla Corte insieme all'art. 15 d.P.R. 602/1973 come base della riscossione provvisoria delle somme iscritte a ruolo.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ritiene infondata la richiesta di condanna per lite temeraria, osservando che la regolazione delle spese e la compensazione parziale rendono implicitamente esclusi i presupposti dell'articolo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulle spese; la Corte ritiene legittima la liquidazione in favore dell'ente pubblico vittorioso.

  • art. 1399 c.c.

    "ratihabitio procura comparatur"

    La successiva apposizione della procura a margine di una memoria difensiva viene considerata ratifica idonea a sanare retroattivamente il difetto originario di rappresentanza tecnica.

Massime di principio

  • Il provvedimento di riunione o separazione delle cause ha natura ordinatoria e discrezionale: non è autonomamente impugnabile e, di regola, non può essere censurato in cassazione neppure attraverso l'impugnazione della sentenza finale, salvo specifica deduzione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Nel processo civile e tributario, il difetto originario di procura al difensore può essere sanato mediante successivo rilascio della procura, con efficacia retroattiva, quando la parte regolarizzi la rappresentanza prima della definizione del giudizio; la successiva procura opera come ratifica del precedente operato processuale.
  • La notificazione della cartella di pagamento può essere validamente eseguita dall'agente della riscossione mediante invio diretto per posta raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità della relata nel senso preteso dalla parte contribuente.
  • Quando la pretesa deriva da iscrizione a ruolo provvisoria di somme recate da avviso di accertamento non definitivo, la parte che contesta la misura della riscossione deve indicare e documentare il momento dell'iscrizione a ruolo, poiché la disciplina applicabile varia in ragione della versione temporale dell'art. 15 d.P.R. 602/1973.
  • L'istanza di conciliazione nel processo tributario deve essere proposta nel rispetto del termine stabilito dalla legge; il suo superamento comporta tardività della richiesta.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la motivazione della sentenza, pur sintetica, consenta di comprendere che il giudice ha implicitamente disatteso le tesi incompatibili con la decisione adottata; non è necessario rispondere espressamente a ogni singola allegazione delle parti.
  • Le doglianze sulla cartella di pagamento relative alla intelligibilità della pretesa, alle duplicazioni delle somme, al calcolo degli interessi e all'indicazione dei codici tributo impongono al giudice di merito una pronuncia specifica, trattandosi di profili essenziali della comprensione della pretesa fiscale.
  • In tema di spese, la liquidazione in favore dell'ente pubblico vittorioso è dovuta anche quando l'ente si sia difeso a mezzo di funzionari delegati, secondo la disciplina del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrescrizione

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