Cassazione Civile, Ordinanza n. 29763/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di una società consolidante, ritenendo omessa la dichiarazione dei redditi perché il file era stato scartato dal sistema per errata indicazione del codice fiscale. Sulla base di tale presupposto, l'Ufficio aveva confermato i dati reddituali delle società consolidate e azzerato gli interessi passivi della consolidante. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo omessa la dichiarazione, non deducibili gli interessi passivi e non necessaria la comunicazione di irregolarità o il contraddittorio preventivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina tecnica sulle dichiarazioni telematiche, sostenendo che non si trattasse di errore bloccante; (2) violazione delle norme sul consolidato fiscale e sulla deducibilità degli interessi passivi, perché l'opzione di trasferimento risultava comunque dalle dichiarazioni presentate; (3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il riconoscimento da parte dell'Ufficio della natura formale dell'errore tramite successivi atti di contestazione delle sole sanzioni; (4) violazione della disciplina sulla liquidazione automatizzata e sullo statuto del contribuente, per l'omessa comunicazione di irregolarità. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato memoria e atto di rinuncia, chiedendo l'estinzione del giudizio per avvenuta rottamazione del carico e producendo domanda di definizione agevolata, comunicazione delle somme dovute e prova dell'integrale pagamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che la società aveva documentato il perfezionamento della definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022, con deposito della domanda, della comunicazione dell'agente della riscossione, del pagamento in unica soluzione e dell'espressa rinuncia al giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, ritenendo che la definizione della controversia giustificasse tale soluzione. Ha escluso, infine, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata quale base della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato.
art. 3, commi 8 e 10, d.P.R. n. 322/1998
norme invocate per contestare la qualificazione dell'errore nella trasmissione telematica della dichiarazione.
art. 9 d.m. 31 luglio 1998
norma invocata sulla validità/scarto della dichiarazione trasmessa telematicamente.
norma invocata in tema di deducibilità degli interessi passivi nel consolidato fiscale.
norma invocata in tema di opzione e trasferimento degli interessi passivi nel consolidato.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
norma invocata per sostenere la necessità della comunicazione di irregolarità e del contraddittorio preventivo.
norma invocata a sostegno delle garanzie del contribuente nel procedimento di controllo automatizzato.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
norma richiamata in relazione alla comunicazione di irregolarità conseguente al controllo automatizzato.
art. 1, comma 231, L. n. 197 del 2022
base normativa della domanda di definizione agevolata/rottamazione del carico iscritto a ruolo.
art. 1, comma 232, L. n. 197 del 2022
prevede il pagamento in unica soluzione o in un numero massimo di rate delle somme dovute per la definizione agevolata.
art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"
la Corte lo applica nel senso che l'estinzione del giudizio presuppone prova del perfezionamento della definizione agevolata e produzione della documentazione di pagamento nel processo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
norma processuale richiamata per il motivo di omesso esame di fatti decisivi.
Cass. n. 10198/2018
richiamata per affermare la compensazione delle spese in presenza di definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra in giudizio il perfezionamento della definizione agevolata del carico iscritto a ruolo, con produzione della domanda, della comunicazione delle somme dovute, della prova del pagamento e di espressa rinuncia al giudizio, la Corte dichiara l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata della controversia può giustificare la compensazione delle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta definizione agevolata del carico iscritto a ruolo assorbe l'esame dei motivi di ricorso, se la documentazione prodotta consente di ritenere perfezionata la procedura prevista dalla legge speciale.
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