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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34224/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un professionista un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando a tassazione maggiori componenti reddituali per euro 165.070, con conseguenti IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento su una verifica di coerenza esterna della società partecipata Gestin Market s.r.l. e, in particolare, su movimenti bancari in entrata sui conti del contribuente non annotati e non dichiarati. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso originario. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello dell'Ufficio perché notificato via PEC nonostante il primo grado si fosse svolto in forma cartacea; 2) omessa pronuncia sul dedotto giudicato interno; 3) violazione delle norme sull'accertamento perché l'Ufficio aveva imputato al contribuente utili extra-contabili senza un previo accertamento societario sui maggiori utili della partecipata; 4) erronea esclusione della natura di restituzione di finanziamenti delle somme affluite dai conti della società a quelli personali del contribuente, con censura anche della valutazione probatoria compiuta dalla CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dopo l'introduzione delle regole sul processo tributario telematico, la notificazione dell'appello a mezzo PEC è ammissibile; l'eventuale diversità di modalità rispetto al primo grado cartaceo non comporta nullità, soprattutto se la notifica ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: la percentuale di partecipazione nella società era irrilevante, poiché l'accertamento non era un accertamento per utili societari distribuiti, ma un accertamento bancario ex art. 32 d.P.R. 600/1973 basato su versamenti non contabilizzati e non dichiarati; inoltre l'appello dell'Ufficio aveva contestato integralmente la decisione di primo grado, comprese le valutazioni documentali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare una valutazione di merito sulla prova documentale e sulla mancata dimostrazione di pregressi finanziamenti, non sindacabile in cassazione. Spese non liquidate per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'appello a mezzo PEC è valida se effettuata secondo la disciplina sulle notifiche telematiche e, in ogni caso, se ha raggiunto lo scopo di portare l'atto nella sfera di conoscenza della parte destinataria.
  • L'obbligo di mantenere la stessa modalità telematica per tutto il grado e per l'appello opera solo quando il giudizio sia stato introdotto e coltivato telematicamente sin dal primo grado; la mera originaria trattazione cartacea non impedisce la notifica dell'impugnazione via PEC.
  • L'accertamento fondato sui movimenti bancari del contribuente è autonomo rispetto a un eventuale accertamento dei redditi della società partecipata: non richiede necessariamente un previo accertamento societario dei maggiori utili occulti.
  • La ristrettezza della base partecipativa può sorreggere una presunzione semplice di distribuzione di utili, ma non una presunzione assoluta né vincola l'Amministrazione a una specifica percentuale di riparto dei proventi.
  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito del giudice di appello sulla idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la natura restitutoria delle somme movimentate, quando la doglianza mira in sostanza a rivalutare il fatto.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di giudicato interno richiede che la parte dimostri un effettivo punto devoluto e non esaminato; se l'appello contesta integralmente la decisione di primo grado, la valutazione delle prove di primo grado resta devoluta al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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