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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04157/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa della Cassa di ottenere dal geometra il pagamento della contribuzione previdenziale minima per gli anni 2008-2015. La Corte d'appello aveva negato l'obbligo contributivo rilevando che il professionista, in quel periodo, era dipendente pubblico iscritto all'INPS, privo di partita IVA e aveva svolto soltanto due pratiche catastali gratuitamente a favore di colleghi. In cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione delle norme che regolano l'iscrizione e la contribuzione alla Cassa e dell'art. 38 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nell'escludere che l'obbligo contributivo minimo derivasse dalla mera iscrizione all'albo professionale; 2) violazione delle stesse norme e dei principi dei sistemi previdenziali mutualistici, censurando l'affermazione secondo cui l'obbligo sorgerebbe solo con l'esercizio abituale e produttivo di reddito della libera professione; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e delle disposizioni regolamentari della Cassa, per non avere considerato legittima l'iscrizione d'ufficio anche in caso di mancata autocertificazione delle condizioni di esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che, in base alla propria giurisprudenza, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima sia sufficiente l'iscrizione all'albo professionale. Ha inoltre ribadito che è irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, nonché che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha precisato che le norme regolamentari della Cassa possono disciplinare le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale e che la sentenza impugnata non si è conformata a tali principi. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994

    Richiamati per contestare la ricostruzione dell'ambito dei poteri della Cassa e della disciplina dell'iscrizione obbligatoria.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Richiamato tra le norme che disciplinano il sistema previdenziale e la contribuzione.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Richiamato come norma rilevante sulla disciplina dell'ente previdenziale e dei poteri regolamentari.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Richiamato a sostegno della tesi sulla disciplina contributiva della Cassa.

  • art. 6 D. Lgs. 103/1996

    Richiamato tra le disposizioni di sistema sulla previdenza professionale.

  • art. 1 L. 37/1967

    Richiamato quale base normativa dell'obbligo di iscrizione/contribuzione per i geometri.

  • artt. 10 e 22 L. 773/1982

    Richiamati come norme primarie sulla disciplina professionale e previdenziale dei geometri.

  • art. 5 Statuto C.I.P.A.G.

    Considerato rilevante quale fonte regolamentare della Cassa, legittimamente richiamata come norma di rinvio.

  • art. 38 Cost.

    Evocato dalla ricorrente a sostegno della natura e della funzione solidaristica del sistema previdenziale.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    Richiamato nel motivo sulla natura dell'obbligo contributivo e sui sistemi previdenziali mutualistici.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in tema di iscrizione d'ufficio ed esenzioni.

Massime di principio

  • Per la previdenza di categoria dei geometri, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, la mera iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente, salvo che ricorrano le specifiche condizioni regolamentari che consentono di derogare alla presunzione di esercizio della professione.
  • La mancata produzione di reddito professionale e l'esercizio occasionale dell'attività non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo minimo verso la Cassa di categoria.
  • L'iscrizione a una diversa gestione previdenziale generale, anche in presenza di rapporto di lavoro dipendente pubblico, non è automaticamente incompatibile con gli obblighi contributivi verso la Cassa professionale, se non nei limiti previsti dalle regole della stessa Cassa.
  • Le norme statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale possono disciplinare le modalità di controllo e le condizioni di esonero dall'iscrizione, compreso l'onere di autocertificazione da parte dell'iscritto; il giudice di merito deve applicare tali regole nel valutare la debenza dei contributi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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