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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22259/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un commercialista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003-2009, sostenendo di non essere soggetto a autonoma organizzazione e impugnando il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. Dopo un primo esito favorevole in CTP e un primo giudizio di appello sfavorevole all'Erario, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione di appello, chiedendo alla CTR di verificare in concreto se i tirocinanti/praticanti utilizzati dal professionista, anche in ragione dei compensi loro corrisposti, avessero contribuito ad incrementarne la produttività. Riassunto il giudizio, la CTR aveva accolto l'appello erariale e rigettato la domanda di rimborso. Nel nuovo ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di varie norme processuali e tributarie, sostenendo che la CTR non avesse realmente svolto l'accertamento richiesto sul ruolo dei tirocinanti; (2) omesso/insufficiente/contraddittorio esame di fatti decisivi, in particolare il tipo di attività svolta esclusivamente dal professionista e l'esiguità degli esborsi ai tirocinanti rispetto ai singoli periodi d'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché fondato anche su norme richiamate solo in rubrica senza concreta illustrazione, e per il resto infondato, escludendo la sussistenza di una motivazione apparente: la CTR aveva infatti dato conto del percorso logico seguito, valorizzando la presenza di compensi ai tirocinanti, l'entità non usualmente modesta di tali compensi, l'incremento costante del reddito del professionista e la ragionevole inferenza che i tirocinanti avessero contribuito alla produttività dello studio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e promiscuo, mescolando vizi di motivazione e violazione di legge, e perché in sostanza mirava a un riesame del merito; inoltre, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice diversa lettura delle prove. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 4 è richiamato per la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o solo apparente; il n. 5, nel testo vigente, consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo, non per ottenere una rivalutazione del merito o la mera critica alla sufficienza della motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua evocazione in ricorso, senza specifico sviluppo, non è sufficiente a sorreggere una censura ammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di motivazione rilevante integra nullità solo quando la motivazione manchi del tutto o sia perplessa/incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo non è sufficiente se la doglianza mira in realtà a riesaminare i fatti di causa.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere riconoscibile e idonea a rendere percepibile l'iter logico della decisione.

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    È richiamato nel quadro della dedotta insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • artt. 2704, 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in ricorso, ma senza specifico sviluppo argomentativo sufficiente a fondare la censura.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la decisività del fatto.

  • art. 369 c.p.c.

    La deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 deve essere supportata dalla puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.l. n. 168 del 2016

    Richiamato come fonte di modifica dell'art. 375 c.p.c. e introduzione dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

  • l. n. 197 del 2016

    Legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e quindi causa di nullità solo quando sia radicalmente assente, meramente grafica, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non basta che il ricorrente ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare in concreto i fatti specificamente indicati, ma la successiva censura per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e chiaro: la mera elencazione di molte norme senza uno sviluppo argomentativo coerente non consente di scrutinare la censura e ne determina l'inammissibilità in parte qua.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non riguarda l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori né consente una rivalutazione complessiva delle prove.
  • In tema di IRAP del professionista, l'utilizzo di tirocinanti/praticanti non esclude automaticamente l'autonoma organizzazione: occorre verificare in concreto se, per numero, compensi e modalità di impiego, essi abbiano contribuito ad incrementare la produttività e il reddito dello studio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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