Cassazione Civile, Ordinanza n. 26007/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a una professionista, per l'anno 2010, contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, per un importo complessivo di euro 1.094,00. Il Tribunale aveva annullato la pretesa ritenendo, da un lato, prescritto il credito e, dall'altro, insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché la professionista aveva percepito redditi inferiori a euro 5.000,00, soglia ritenuta indice di attività occasionale. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, valorizzando il fatto che il reddito inferiore alla soglia potesse presumere lo svolgimento sporadico e occasionale della professione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo l'Istituto, l'iscrizione alla Gestione separata è dovuta per il professionista iscritto all'albo e titolare di partita IVA quando l'attività sia svolta con carattere abituale, e la soglia di euro 5.000,00 non è criterio idoneo a escludere automaticamente l'obbligo contributivo, essendo invece riferita al lavoro autonomo occasionale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il giudice di merito non aveva accertato in concreto l'abitualità dell'esercizio della professione e aveva operato un automatismo tra basso reddito e occasionalità, in contrasto con i principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Genova e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito riesamini la controversia verificando in concreto se l'attività professionale fosse abituale, senza fare discendere automaticamente dall'importo del reddito inferiore a euro 5.000,00 la natura occasionale dell'attività e la conseguente non debenza dei contributi alla Gestione separata.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
istituisce la Gestione separata e il relativo obbligo contributivo per i soggetti indicati dalla norma; la Corte ne valorizza l'applicazione ai professionisti che svolgano attività abituale
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno del quadro normativo sulla contribuzione dovuta dai professionisti
richiamato come norma fiscale relativa ai redditi di lavoro autonomo/professionale
artt. 10, 11 e 22, L. 576/1980
richiamati in relazione al regime previdenziale della categoria professionale
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
la soglia di euro 5.000,00 è riferita al lavoro autonomo occasionale e non costituisce, da sola, criterio decisivo per escludere l'obbligo contributivo del professionista abituale
art. 61, comma 3, D.lgs. 276/2003
richiamato nel ricorso quale ulteriore parametro normativo sulla qualificazione dell'attività autonoma occasionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti all'albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non può essere escluso solo perché il reddito percepito sia inferiore alla soglia di euro 5.000,00: tale soglia rileva per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività professionale abituale.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto il carattere abituale dell'esercizio della professione; il basso reddito, da solo, non consente di presumere automaticamente l'occasionalità dell'attività.
- In tema di contribuzione previdenziale dei professionisti, opera il principio di universalizzazione della copertura assicurativa, sicché l'attività professionale svolta con continuità è assoggettabile a contribuzione anche in assenza di iscrizione alla cassa professionale di categoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25959/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25966/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25968/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25969/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →