Cassazione Civile, Ordinanza n. 03585/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Ires emesso nei confronti di una banca, succeduta a un precedente istituto incorporato, per l'anno d'imposta 2012. L'Ufficio ha ritenuto indebitamente computate, ai fini della percentuale di deducibilità prevista dall'art. 106, comma 3, TUIR, le svalutazioni su una massa di finanziamenti agevolati erogati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto dell'Aquila del 2009. La banca sosteneva che tali operazioni dovessero essere trattate, anche fiscalmente, come crediti verso la clientela: esse erano classificate in bilancio come tali secondo IAS/IFRS e istruzioni della Banca d'Italia; inoltre lamentava che il giudice di merito avesse disatteso il principio di derivazione rafforzata, avesse erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 106, comma 3, TUIR ai crediti garantiti dallo Stato, avesse negato la possibilità di compensare l'imposta con le successive quote di rimborso e avesse confermato le sanzioni nonostante l'asserita obiettiva incertezza normativa. Con memoria, la ricorrente ha anche chiesto il rinvio alle Sezioni Unite sull'interpretazione dell'art. 106, comma 3, TUIR.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata; che la classificazione contabile secondo IAS/IFRS e il principio di derivazione rafforzata non impedissero di valorizzare la sostanza economica dell'operazione ai fini fiscali; che l'art. 106, comma 3, TUIR, interpretato estensivamente, escluda la deducibilità della svalutazione anche quando il credito sia comunque assistito da garanzia idonea a escludere il rischio di impresa; che non fosse consentito traslare la maggiore Ires su periodi d'imposta successivi in violazione dell'autonomia dei periodi di imposta; e che non ricorressero i presupposti dell'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. Ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, osservando che la giurisprudenza di legittimità era già consolidata e che, in concreto, l'operazione costituiva un servizio di tesoreria e non un credito proprio della banca. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 106, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La svalutazione dei crediti non è deducibile quando il credito sia comunque garantito in modo da escludere il rischio di inadempimento; l'espressione "garanzia assicurativa" va intesa in senso lato, ricomprendendo ogni garanzia che elimini il rischio di impresa.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il principio di derivazione rafforzata non impedisce, ai fini fiscali, di riqualificare l'operazione economica secondo la sua sostanza, anche se la classificazione contabile sia diversa.
art. 2 d.l. n. 48 del 2009
Viene richiamato come norma che impone, per i soggetti IAS adopter, la prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione degli elementi patrimoniali e reddituali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esistere in modo non apparente o incomprensibile; non basta il mero dissenso sulla sua sufficienza.
È evocato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per sostenere il vizio di motivazione, ma la Corte lo ritiene insussistente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto tale requisito è ritenuto soddisfatto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare lesione del diritto di difesa a causa della pretesa motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per censurare le asserite violazioni di legge sostanziale in materia tributaria e contabile.
Invocato per lamentare una pretesa violazione del divieto di doppia imposizione, esclusa dalla Corte.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato insieme all'art. 163 TUIR, ma ritenuto non pertinente alla pretesa di traslazione dell'imposta su esercizi successivi.
Richiamato per il principio di competenza temporale; la Corte afferma che la ripartizione della maggiore Ires su annualità successive violerebbe l'autonomia dei periodi d'imposta.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte esclude l'esimente sanzionatoria perché il quadro normativo era sufficientemente chiaro.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'affidamento e dell'assenza di sanzioni; la Corte non ravvisa un affidamento tutelabile.
È la norma che ha consentito il deposito della memoria e la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità delle svalutazioni su crediti, l'espressione normativa che richiama i crediti coperti da garanzia assicurativa va interpretata in senso sostanziale e non meramente tecnico-formale: rileva ogni garanzia che elimini il rischio di inadempimento, anche se non derivante da un'assicurazione in senso stretto.
- La classificazione contabile del finanziamento come credito verso la clientela non vincola automaticamente il giudizio fiscale quando, per la concreta struttura dell'operazione, il soggetto erogante non assume un reale rischio di impresa e svolge solo una funzione strumentale o di tesoreria.
- Il principio di derivazione rafforzata e le regole IAS/IFRS non impediscono al giudice tributario di valorizzare la sostanza economica dell'operazione ai fini della determinazione dell'imponibile, ove la forma contabile non corrisponda alla reale natura del rapporto.
- Il divieto di doppia imposizione e il principio di competenza non consentono di traslare una maggiore imposta accertata su esercizi futuri quando ciò comporti la violazione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa richiede una vera impossibilità di individuare con sicurezza la regola applicabile; non basta la mera difficoltà interpretativa o il dissenso del contribuente, specie se esistono prassi amministrative e giurisprudenza di legittimità consolidata.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie motivazionali radicali; non è sufficiente dedurre insufficienza, illogicità o non persuasività della motivazione quando il percorso argomentativo della sentenza sia comunque percepibile.
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