Sentenza del 08/10/2018 n. 196 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 268.518,31 relativa all'IVA dell'anno 2009, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione. Ha dedotto il difetto di motivazione della cartella, la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la violazione del diritto di difesa e l'insussistenza della propria responsabilità solidale, sostenendo che la scissione parziale era intervenuta nel 2011 e che l'avviso di accertamento era stato notificato nel 2013 soltanto alla società scissa. Equitalia ha sostenuto che il debito riguardava un periodo anteriore alla scissione e che tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente dei debiti tributari della scissa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Equitalia, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella. Ha confermato la legittimità della cartella e la responsabilità solidale della società beneficiaria. Secondo il giudice, per i debiti tributari riferiti a periodi anteriori alla scissione non era necessario notificare nuovamente l'avviso di accertamento alla società beneficiaria, purché gli atti del procedimento fossero stati regolarmente notificati alla società scissa. È stato inoltre precisato che, quando il contribuente impugna l'atto contro il solo agente della riscossione per contestare vizi della pretesa tributaria, spetta all'agente chiamare in causa l'ente creditore; tale omissione non comporta però, nel caso concreto, l'annullamento della cartella. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000 per ciascun grado di giudizio, oltre contributo unificato e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 241/1990
Impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la ricorrente ne ha denunciato la violazione per l'insufficiente motivazione della cartella.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Richiede che gli atti tributari siano motivati e, quando necessario, facciano riferimento agli atti presupposti; nel caso concreto il giudice ha ritenuto comunque legittima la pretesa fondata su un accertamento notificato alla società scissa.
Art. 173, commi 12 e 13, del TUIR n. 917/1986
Disciplina gli obblighi tributari e i procedimenti di controllo, accertamento e riscossione connessi alla scissione societaria. Per le obbligazioni riferite a periodi anteriori alla scissione, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere solidalmente anche se l'accertamento è stato emesso o notificato dopo la scissione.
Art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997
Stabilisce che, in caso di scissione, anche parziale, ciascuna società partecipante è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse prima della data di efficacia della scissione.
Fissa il principio generale della solidarietà passiva: ciascun debitore può essere costretto a pagare l'intera prestazione. Il giudice lo ha applicato ai debiti tributari delle società partecipanti alla scissione.
Art. 39 del d.lgs. n. 112/1999
Disciplina la chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione quando sono contestati aspetti riferibili alla pretesa tributaria. L'agente deve attivarsi autonomamente, senza necessità di un ordine del giudice.
La necessità di autorizzazione preventiva del giudice per chiamare un terzo riguarda l'attore; l'agente della riscossione, in quanto resistente, può chiamare direttamente in causa l'ente creditore.
Articoli 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.
Prevedono limiti alla responsabilità per obbligazioni civili derivanti dalla scissione, limiti che il giudice ha ritenuto non applicabili ai debiti tributari regolati specificamente dagli articoli 173 TUIR e 15 del d.lgs. 472/1997.
Sentenza della Corte Costituzionale del 26 aprile 2018
Ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, TUIR e dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997, confermando la compatibilità costituzionale della responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, i debiti tributari riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione possono essere richiesti anche alla società beneficiaria, senza necessità di limitare la responsabilità al solo ramo d'azienda trasferito.
- Per la responsabilità tributaria rileva il periodo cui si riferisce il debito, non la data in cui viene emesso o notificato l'avviso di accertamento. Un accertamento successivo alla scissione può quindi riguardare un debito già trasferibile o opponibile alle società partecipanti.
- La responsabilità solidale prevista per i debiti tributari può essere più ampia dei limiti stabiliti dal codice civile per le obbligazioni ordinarie derivanti dalla scissione.
- Se si contestano vizi della pretesa tributaria, il contribuente può citare l'agente della riscossione o l'ente impositore; non sussiste necessariamente un litisconsorzio obbligatorio. Se viene citato solo l'agente, spetta a quest'ultimo chiamare in causa l'ente creditore per evitare di rispondere degli effetti della lite.
- La mancata notifica dell'accertamento alla società beneficiaria non determina automaticamente l'annullamento della cartella quando l'accertamento sia stato regolarmente notificato alla società scissa e il debito riguardi un periodo anteriore alla scissione.
- Prima di impugnare una cartella derivante da una scissione è essenziale verificare il periodo d'imposta del debito, la data di efficacia della scissione, le notifiche effettuate alla società scissa e la corretta applicazione delle regole sulla solidarietà tributaria.
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