Sentenza del 08/10/2018 n. 615 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La difformità di contenuto tra contratto preliminare e contratto definitivo è indice sintomatico di occultamento della plusvalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e altre imposte per l'anno 2008, con cui l'Agenzia aveva aumentato il reddito imponibile di euro 908.181,00. L'incremento comprendeva euro 400.100,00 per l'applicazione ritenuta indebita del regime di esenzione PEX previsto dall'art. 87 del TUIR ed euro 508.072,00 per una plusvalenza ritenuta occultata nella cessione di quote della P.C. s.r.l. Il prezzo indicato nel contratto definitivo del 9 gennaio 2008 era infatti pari a euro 1.275.500,00, mentre nel contratto preliminare del 5 settembre 2007 era stato concordato un prezzo di euro 2.800.000,00. La società sosteneva che la differenza fosse giustificata dall'accollo, da parte dell'acquirente, di debiti della società ceduta e contestava inoltre il diniego della PEX, affermando di aver svolto attività commerciale nei tre anni precedenti. In via ulteriore, eccepiva la tardività dell'accertamento e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza della CTP di Ancona. Ha ritenuto tardiva e comunque infondata l'eccezione relativa ai termini di accertamento, anche per il raddoppio dei termini connesso alla rilevanza penale dei fatti e per la formazione del giudicato sul punto. Ha escluso la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Nel merito, ha considerato la distruzione del preliminare, la mancata menzione dello stesso nel definitivo, la significativa differenza di prezzo e la successiva stipula di atti sostanzialmente coerenti con il preliminare elementi sintomatici di un occultamento della plusvalenza e di un disegno elusivo. La perizia di parte è stata giudicata inattendibile e insufficiente a dimostrare che la riduzione del prezzo dipendesse dall'accollo dei debiti. È stato inoltre negato il regime PEX, poiché la società non aveva dimostrato lo svolgimento effettivo e continuativo di attività commerciale per il periodo richiesto; le operazioni immobiliari dedotte sono state ritenute artificiose o non qualificabili come attività commerciale effettiva. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 87 del TUIR (regime PEX)
regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni
Il beneficio PEX richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui l'effettivo esercizio di un'attività commerciale per il periodo richiesto. Non è sufficiente il compimento isolato di operazioni formalmente commerciali o immobiliari, se queste risultano artificiose e prive di una reale attività d'impresa.
Art. 55 del TUIR
La qualificazione di un'attività come commerciale deve riflettere un effettivo esercizio d'impresa e non può fondarsi soltanto su operazioni occasionali o predisposte al fine di ottenere un vantaggio fiscale.
Art. 2195 del codice civile
Il richiamo alle attività commerciali non è sufficiente, da solo, a dimostrare il possesso del requisito sostanziale richiesto per la PEX; occorre provare lo svolgimento concreto e continuativo di un'attività economica organizzata.
Massime di principio
- Una rilevante difformità tra il prezzo indicato nel contratto preliminare e quello riportato nel contratto definitivo può costituire un grave indice presuntivo di occultamento di corrispettivi e plusvalenze, soprattutto quando il preliminare venga distrutto o non sia richiamato nel definitivo.
- La giustificazione della riduzione del prezzo deve essere documentata con elementi oggettivi, coerenti e anteriori o contestuali alla stipula; una perizia di parte elaborata successivamente, nonché priva di adeguato confronto con il preliminare e con le altre operazioni collegate, può essere ritenuta insufficiente.
- La continuità e l'effettività dell'attività commerciale sono essenziali per accedere a regimi fiscali agevolativi come la PEX. Operazioni isolate, infragruppo o formalmente commerciali possono essere disconosciute se appaiono prive di autonoma sostanza economica.
- La distruzione di documenti contrattuali e la sequenza di atti negoziali collegati possono essere valutate complessivamente come elementi presuntivi di un disegno elusivo o evasivo.
- Le eccezioni processuali, come la tardività dell'accertamento, devono essere sollevate tempestivamente e specificamente impugnate nei successivi gradi; altrimenti possono essere dichiarate tardive o coperte da giudicato.
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