Sentenza del 08/10/2018 n. 1762 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento in base ad operazioni bancarie effettuate - Necessità della giustificazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva accertato per l'anno 2008 un maggior reddito sulla base di movimentazioni bancarie complessive pari a 32.468,59 euro, ritenute non giustificate. Il contribuente sosteneva che le somme fossero liberalità elargite dalla madre. La Commissione ha ritenuto che, in materia di accertamento bancario, operi una presunzione legale a favore del Fisco e che spetti al contribuente fornire una prova contraria rigorosa, specifica e direttamente collegata alle singole movimentazioni. La semplice dichiarazione della madre e una giustificazione formulata soltanto in sede di ricorso non sono state ritenute sufficienti, anche perché non accompagnate da assegni, bonifici o altra documentazione idonea.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'accertamento ritenendo verosimile la spiegazione delle liberalità materne. È stata quindi dichiarata, allo stato degli atti, la legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della controvertibilità della situazione di fatto. Il Collegio ha inoltre sollecitato l'Ufficio a verificare l'eventuale mancata esclusione dal recupero del reddito già dichiarato dal contribuente, anche ai fini dell'autotutela.
Norme richiamate
Articolo 53 del decreto legislativo n. 546/1992
L'appellato aveva eccepito la genericità dell'appello in violazione dell'articolo 53 della norma processuale tributaria.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché l'appello dell'Ufficio individuava chiaramente il punto decisivo della sentenza impugnata, ossia l'errata equiparazione tra la presunzione fiscale e la spiegazione presuntiva del contribuente.
Norme sugli accertamenti bancari e sulla presunzione legale relativa
Nel caso in cui si versi in accertamento bancario si dà luogo all'inversione dell'onere della prova.
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere poste a base dell'accertamento fiscale. Spetta al contribuente dimostrare con prova rigorosa che esse non costituiscono ricavi o redditi imponibili; non è sufficiente una mera spiegazione generica o presuntiva.
Principi della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di accertamenti bancari
Difetta quella situazione di diretta colleganza tra movimentazione bancaria e giustificazione che la Suprema Corte più volte sottolinea in materia come assolutamente necessaria.
La prova contraria deve collegare direttamente ogni movimento bancario alla sua specifica causa, mediante documenti come assegni, bonifici, contratti o altra documentazione tracciabile e verificabile.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova analitica e documentale della natura non reddituale di ciascun versamento o prelievo.
- Una dichiarazione successiva del soggetto che afferma di aver effettuato una donazione, priva di riscontri bancari o documentali, può essere considerata insufficiente a superare la presunzione fiscale.
- La giustificazione deve essere fornita tempestivamente durante il contraddittorio con l'Amministrazione; una spiegazione prodotta soltanto in giudizio può risultare poco credibile o comunque non adeguatamente provata.
- Non è necessariamente indispensabile un atto pubblico di donazione per giustificare le movimentazioni, ma occorrono elementi oggettivi che dimostrino il collegamento tra le somme ricevute e la liberalità dichiarata.
- Se l'accertamento comprende anche somme già dichiarate come reddito, il contribuente deve dimostrarlo con la dichiarazione dei redditi, i verbali e i prospetti di calcolo; in mancanza di documentazione, la contestazione può essere respinta.
- Quando l'Amministrazione dimostra la regolarità dell'accertamento e il contribuente non supera la presunzione con prove concrete, l'accertamento può essere confermato.
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