Sentenza del 08/10/2018 n. 1769 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Tasse automobilistiche regionali - Obbligati al pagamento: il proprietario nonché gli altri utilizzatori (in leasing, riservato dominio, ecc.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le cartelle relative alla tassa automobilistica regionale sostenendo che, in presenza di un patto di riservato dominio, l'obbligo tributario gravasse esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo e non anche sul proprietario-venditore. Ha inoltre eccepito la prescrizione del tributo, ritenendo tardiva la notifica delle cartelle. In appello ha precisato che il patto di riservato dominio non costituiva un leasing e che la proprietà si sarebbe trasferita con il primo atto, mentre la riserva avrebbe avuto solo funzione di garanzia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché il termine per l'accertamento della tassa automobilistica scadeva il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto e la cartella risultava notificata entro tale termine. Nel merito, ha affermato che il trasferimento della proprietà con riserva di dominio si perfeziona solo con il pagamento dell'ultima rata; pertanto, fino a quel momento, il venditore resta proprietario del veicolo. La legge individua come obbligati sia il proprietario sia l'utilizzatore senza prevedere alternatività, sicché tra essi opera la solidarietà passiva. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99
La disposizione ha aggiunto, al proprietario tenuto al pagamento dell'imposta, i diversi utilizzatori a vario titolo, quali quelli in leasing o con riserva di dominio.
L'individuazione congiunta del proprietario e dell'utilizzatore, senza una previsione di alternatività, comporta la responsabilità solidale per il pagamento della tassa automobilistica regionale.
Art. 1294 del codice civile
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Poiché la disciplina tributaria individua più obbligati senza escludere la solidarietà, ciascuno può essere chiamato a pagare integralmente il tributo, con eventuale diritto di rivalsa nei rapporti interni.
Legge regionale Toscana n. 31/2005
Il termine per l'accertamento della tassa automobilistica si prescrive il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La cartella relativa alla tassa del 2010 non era prescritta se notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo; nel caso concreto la Commissione ha ritenuto tempestiva la notifica.
Disciplina civilistica della vendita con riserva di proprietà
Nel patto di riservato dominio l'effetto traslativo della proprietà si verifica solo con il pagamento integrale del prezzo. Fino a tale momento il venditore conserva la proprietà del bene, anche se l'acquirente ne ha la disponibilità e l'utilizzo.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica regionale, quando la legge indica sia il proprietario sia l'utilizzatore del veicolo senza stabilire un rapporto alternativo, entrambi sono normalmente obbligati in solido.
- Nel contratto di vendita con riserva di dominio, il venditore resta proprietario fino al pagamento dell'ultima rata; di conseguenza può essere chiamato al pagamento della tassa automobilistica insieme all'utilizzatore.
- La pubblica amministrazione può rivolgersi direttamente a uno qualsiasi dei coobbligati solidali, senza dover prima escutere l'utilizzatore o il proprietario. Gli eventuali riequilibri economici devono essere gestiti nei rapporti interni tra gli obbligati.
- La verifica della prescrizione deve essere effettuata calcolando il termine previsto dalla disciplina regionale applicabile e confrontandolo con la data effettiva di notifica dell'atto.
- La pronuncia riguarda la disciplina e il quadro normativo applicabili al caso deciso; eventuali successive modifiche legislative o orientamenti giurisprudenziali possono incidere sulla valutazione di casi analoghi.
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