Sentenza del 08/10/2018 n. 890 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta ipotecaria e catastale - Esenzioni e agevolazioni - Classificazione catastale transitoria - Precedente accatastamento - Rilevanza -Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" in materia di imposta ipotecaria e catastale a un immobile che, al momento della compravendita, aveva una classificazione catastale transitoria. Occorreva stabilire se fosse determinante il precedente accatastamento oppure la situazione effettiva dell'immobile e la sua destinazione abitativa. È stato ritenuto rilevante il dato fattuale, purché provato in atti, secondo cui il fabbricato era strutturalmente concepito per uso abitativo ed era stato successivamente destinato a casa di abitazione, con classificazione in una categoria catastale ammessa al beneficio, dalla A/2 alla A/7.
La decisione
La precedente classificazione catastale non rileva ai fini dell'agevolazione quando l'immobile, al momento della classificazione transitoria, risulta strutturalmente destinato all'uso abitativo e viene poi classificato in una categoria catastale agevolabile. Il beneficio può quindi essere riconosciuto sulla base della concreta natura e destinazione dell'immobile, se adeguatamente documentate, e non soltanto sulla base del precedente accatastamento.
Norme richiamate
Agevolazione "prima casa" in materia di imposta ipotecaria e catastale
Il regime agevolato è applicabile agli immobili destinati ad abitazione e classificati nelle categorie catastali ammesse, tra cui quelle da A/2 ad A/7, purché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Categorie catastali da A/2 ad A/7
La classificazione catastale finale in una delle categorie da A/2 ad A/7 costituisce elemento rilevante per l'accesso al beneficio, anche se l'immobile aveva avuto in precedenza una classificazione diversa o transitoria.
Massime di principio
- In presenza di un accatastamento transitorio, non è automaticamente decisivo il precedente classamento: occorre verificare la concreta struttura e destinazione dell'immobile al momento del trasferimento.
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata alla categoria catastale, è essenziale documentare che l'immobile fosse strutturalmente concepito per uso abitativo e sia stato successivamente classificato in una categoria agevolabile.
- La qualificazione fiscale può dipendere dalla situazione sostanziale e dalla destinazione effettiva dell'immobile, non soltanto dalla sua storia catastale.
- La prova della destinazione abitativa deve risultare dagli atti e dalla documentazione disponibile; una mera futura intenzione di trasformare l'immobile in abitazione potrebbe non essere sufficiente.
- La decisione riguarda il presupposto catastale dell'agevolazione e non esclude la necessità di verificare anche gli altri requisiti previsti per il beneficio "prima casa".
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