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Sentenza

Sentenza del 08/10/2018 n. 890 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposta ipotecaria e catastale - Esenzioni e agevolazioni - Classificazione catastale transitoria - Precedente accatastamento - Rilevanza -Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" in materia di imposta ipotecaria e catastale a un immobile che, al momento della compravendita, aveva una classificazione catastale transitoria. Occorreva stabilire se fosse determinante il precedente accatastamento oppure la situazione effettiva dell'immobile e la sua destinazione abitativa. È stato ritenuto rilevante il dato fattuale, purché provato in atti, secondo cui il fabbricato era strutturalmente concepito per uso abitativo ed era stato successivamente destinato a casa di abitazione, con classificazione in una categoria catastale ammessa al beneficio, dalla A/2 alla A/7.

La decisione

La precedente classificazione catastale non rileva ai fini dell'agevolazione quando l'immobile, al momento della classificazione transitoria, risulta strutturalmente destinato all'uso abitativo e viene poi classificato in una categoria catastale agevolabile. Il beneficio può quindi essere riconosciuto sulla base della concreta natura e destinazione dell'immobile, se adeguatamente documentate, e non soltanto sulla base del precedente accatastamento.

Norme richiamate

  • Agevolazione "prima casa" in materia di imposta ipotecaria e catastale

    Il regime agevolato è applicabile agli immobili destinati ad abitazione e classificati nelle categorie catastali ammesse, tra cui quelle da A/2 ad A/7, purché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

  • Categorie catastali da A/2 ad A/7

    La classificazione catastale finale in una delle categorie da A/2 ad A/7 costituisce elemento rilevante per l'accesso al beneficio, anche se l'immobile aveva avuto in precedenza una classificazione diversa o transitoria.

Massime di principio

  • In presenza di un accatastamento transitorio, non è automaticamente decisivo il precedente classamento: occorre verificare la concreta struttura e destinazione dell'immobile al momento del trasferimento.
  • Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata alla categoria catastale, è essenziale documentare che l'immobile fosse strutturalmente concepito per uso abitativo e sia stato successivamente classificato in una categoria agevolabile.
  • La qualificazione fiscale può dipendere dalla situazione sostanziale e dalla destinazione effettiva dell'immobile, non soltanto dalla sua storia catastale.
  • La prova della destinazione abitativa deve risultare dagli atti e dalla documentazione disponibile; una mera futura intenzione di trasformare l'immobile in abitazione potrebbe non essere sufficiente.
  • La decisione riguarda il presupposto catastale dell'agevolazione e non esclude la necessità di verificare anche gli altri requisiti previsti per il beneficio "prima casa".

Testo integrale

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