Cassazione Civile, Ordinanza n. 15950/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento ritenendo esistente una società di fatto tra due germani per l'esercizio di attività di ristorazione e imputando poi ai due, in parti uguali, il reddito ricostruito induttivamente. In primo grado era stata esclusa l'effettiva esistenza della società di fatto e annullato l'atto emesso nei confronti del sodalizio; in appello la decisione era stata riformata, con attribuzione al solo ricorrente del 100% delle imposte accertate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità per motivazione apparente; violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio per mancata partecipazione della società di fatto e del litisconsorte necessario; omessa pronuncia su tale vizio; ultrapetizione e violazione del divieto di ius novorum per avere la CTR attribuito il 100% del debito fiscale; omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi per violazione dello statuto del contribuente; vizi motivazionali sulla necessità di un nuovo accertamento personale con rideterminazione delle imposte e dei costi. Il litisconsorte chiamato nel processo ha aderito alle censure del ricorrente principale e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha ritenuto che il giudizio di merito fosse stato celebrato senza integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, poiché dopo il rinvio al primo giudice era stato chiamato solo uno dei soggetti necessari e non anche la società di fatto già individuata come centro dell'accertamento. Ne è derivata la nullità dell'intero giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte pretermessa; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 3, lett. b), TUIR
richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone o di fatto ricostruito in capo al sodalizio
art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario
art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992
consente la rimessione della causa al primo giudice quando sia rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio
art. 59, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
in caso di rimessione al primo giudice, il fascicolo è trasmesso d'ufficio senza necessità di riassunzione di parte
art. 45 D.Lgs. n. 546 del 1992
l'estinzione per inattività opera solo nei casi tassativamente previsti dalla norma
richiamato a sostegno della necessaria partecipazione di tutti i litisconsorti al giudizio
art. 111 Cost.
richiamato sia per il principio del giusto processo sia, con il comma 2, per la ragionevole durata del processo
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sul contraddittorio
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di decisione secondo diritto
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudicato
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione al divieto di domande o eccezioni nuove in appello
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il divieto di ius novorum nel processo tributario
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato nel motivo di ricorso come fonte di nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale
norma sul rito camerale in cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità dei motivi e l'indicazione degli atti rilevanti
norma applicata per la cassazione con rinvio al primo giudice dopo la declaratoria di nullità
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
consente il rinvio al giudice tributario di primo grado nei casi di nullità del giudizio
richiamato per la regolazione delle spese da parte del giudice di rinvio
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario fondato su un accertamento unitario nei confronti di una società di persone o di fatto e dei soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se il difetto di contraddittorio viene già rilevato con rimessione della causa al primo giudice, quest'ultimo deve disporre l'integrazione nei confronti di tutti i litisconsorti pretermessi; la mancata evocazione di uno solo di essi mantiene il vizio e travolge l'intero giudizio.
- La disciplina dell'estinzione del processo nel rito tributario è tassativa: non può dichiararsi estinzione per mera irregolarità del contraddittorio quando l'ordine di integrazione sia stato tempestivamente eseguito almeno nei confronti di alcuni soggetti e l'inerzia non ricada nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo giudice per difetto di integrazione del contraddittorio comporta la prosecuzione del processo secondo le modalità previste dalla disciplina speciale, senza oneri di riassunzione analoghi a quelli del rinvio post-cassazione.
- La violazione del litisconsorzio necessario è un vizio del procedimento che assorbe le ulteriori censure di merito o processuali, imponendo la cassazione della sentenza e il rinvio per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio di tutte le parti necessarie.
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