Cassazione Civile, Ordinanza n. 34736/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla cessione di un'azienda, con rideterminazione del valore dell'avviamento e dei beni ceduti. In appello la decisione di primo grado era stata riformata, ritenendosi corretta la stima dell'avviamento secondo i parametri del d.P.R. n. 460 del 1996 e ritenendosi altresì che i beni materiali indicati nelle immobilizzazioni della cedente dovessero presumersi compresi nella cessione, in assenza di prova di una loro vendita separata. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione del d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, perché nel calcolo dell'avviamento sarebbe stato indebitamente incluso l'anno 2011, nonostante la cessione fosse del 30 dicembre 2011; 3) omessa pronuncia e violazione di norme processuali e tributarie, per mancata risposta sul difetto di motivazione dell'atto impugnato quanto alla rettifica del valore dei beni e per avere il giudice riferito i dati delle immobilizzazioni a un periodo d'imposta diverso da quello corretto; 4) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, perché sarebbe stata posta a loro carico la prova dell'assenza di vendita separata dei beni e la presunzione di cessione di tutti i beni materiali non sarebbe stata grave, precisa e concordante, oltre a essere stata trascurata la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo; ha invece accolto, per quanto di ragione, il quarto motivo, ritenendo fondato il vizio di violazione di legge in tema di presunzioni. In particolare ha escluso che la sola dichiarazione fiscale della parte cedente potesse fondare, senza ulteriori elementi, la presunzione che tutti i beni materiali indicati nelle immobilizzazioni fossero stati ceduti insieme all'azienda. Ha osservato che il contratto individuava specificamente i beni oggetto di cessione e che l'inferenza dal dato dichiarativo alla cessione di tutti i cespiti richiedeva ulteriori elementi di collegamento, non potendo gravare sui cessionari l'onere di provare la destinazione dei beni dichiarati dalla cedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; non è apparente se, pur sintetica, consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta anche quando il giudice abbia erroneamente sussunto i fatti concreti nella norma, compreso l'uso scorretto delle presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza e per l'omessa pronuncia o la motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è stata richiamata dai ricorrenti, ma le doglianze relative alla valutazione del materiale probatorio sono state ricondotte dalla Corte alla violazione di legge in tema di presunzioni.
d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4
I criteri di stima dell'avviamento hanno natura di valori minimali e possono costituire indizio a favore dell'Amministrazione, ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore con criteri diversi.
d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro e alla motivazione dell'atto impositivo.
L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 10
Richiamati a sostegno della doglianza sulla motivazione dell'atto e sulle garanzie del contribuente.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Richiamati per omessa pronuncia e per la valutazione delle prove e dei fatti allegati.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 11 e 57
Richiamati nel contenzioso tributario per prova, poteri del giudice e limiti alle domande/eccezioni nuove.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice che le utilizza deve verificare concretamente la sussistenza di tali requisiti.
L'onere probatorio segue la titolarità del fatto costitutivo del diritto o della pretesa; nel caso concreto non poteva essere trasferito ai cessionari l'onere di provare fatti ascrivibili alla cedente.
Richiamati dai ricorrenti nell'ambito della censura sulla prova e sulle presunzioni.
artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a presidio del diritto di difesa, del buon andamento e del giusto processo.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente in forma grafica, non consente di percepire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica resta valida se rende comprensibili le ragioni della decisione.
- Nei giudizi tributari sui valori d'avviamento, i criteri normativi di stima possono operare come parametri minimali e come indizi a favore dell'Amministrazione, ma il contribuente può contrastarli provando un valore inferiore con elementi più affidabili.
- L'uso delle presunzioni richiede che i fatti posti a fondamento dell'inferenza siano realmente gravi, precisi e concordanti; se il giudice attribuisce tali requisiti a fatti che non li presentano, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
- Una presunzione non può fondarsi su un salto logico tra dato dichiarativo e fatto ignoto senza ulteriori elementi di collegamento idonei a rendere plausibile l'inferenza.
- L'onere di provare i fatti che giustificano la pretesa fiscale non può essere invertito a carico del contribuente quando il fatto presuntivo utilizzato dall'Ufficio deriva da dati nella disponibilità esclusiva di un terzo soggetto diverso dal destinatario dell'accertamento.
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