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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26160/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, dal quale risultavano diverse cartelle di pagamento che egli assumeva non ritualmente notificate e di cui sarebbe venuto a conoscenza solo tramite l'estratto stesso. In giudizio il contribuente deduceva anche la prescrizione del credito e la decadenza dell'amministrazione finanziaria dai poteri di imposizione e riscossione. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo ma tardiva l'impugnazione delle cartelle e infondate le eccezioni di prescrizione, valorizzando la notifica di successive intimazioni di pagamento e una domanda di definizione agevolata che presupponeva la conoscenza dei carichi. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 241, 215 e 216 c.p.c. per la ritenuta tempestività del disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni sui referti di notifica; 2) omessa pronuncia sul disconoscimento dell'autenticità delle scritture e sulla mancata verificazione dei documenti prodotti in fotocopia dall'agente della riscossione; 3) violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 sulla possibilità di esperire, mediante impugnazione del ruolo, un'azione di accertamento negativo della pretesa tributaria. Con memoria successiva il ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022 e ha rinunciato al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha rilevato che la documentazione depositata dal ricorrente non consentiva di dichiarare l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022, poiché le cartelle indicate nella domanda non coincidevano esattamente con quelle oggetto del giudizio. Ha tuttavia ritenuto che la memoria contenesse una chiara dichiarazione unilaterale di rinuncia alla decisione nel merito e di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso. La Corte non ha esaminato i motivi di impugnazione e ha compensato integralmente le spese di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio secondo cui tale contributo aggiuntivo non si applica in caso di estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    richiamato come parametro per la contestazione dell'efficacia probatoria delle scritture e delle sottoscrizioni sui referti di notifica

  • artt. 241, 215 e 216 c.p.c.

    richiamati in relazione al disconoscimento delle scritture private e al procedimento di verificazione dei documenti prodotti in fotocopia

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indicati come norme sul vizio di violazione di legge e sull'omessa pronuncia dedotti con i motivi di ricorso

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per sostenere l'interesse a impugnare il ruolo e far valere in via di accertamento negativo l'inesistenza del credito

  • L. n. 197 del 2022

    richiamata per la dichiarata adesione alla definizione agevolata delle cartelle e per la richiesta di estinzione del giudizio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria con cui il ricorrente ha dichiarato la rinuncia al giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile in caso di estinzione del processo

  • Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140

    citata per affermare che la rinuncia unilaterale alla decisione nel merito non necessita di accettazione della controparte

  • Cass. n. 19560 del 2015

    richiamata per escludere il contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione

  • Cass. n. 25485 del 2018

    richiamata per escludere il contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione

Massime di principio

  • La dichiarazione unilaterale del ricorrente di non avere più interesse alla decisione e di rinunciare al ricorso può condurre alla definizione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
  • La definizione agevolata della lite produce estinzione del giudizio solo se la documentazione dimostra una coincidenza esatta tra le cartelle oggetto della domanda e quelle controverse; in difetto, non può essere pronunciata l'estinzione su tale base.
  • Quando sopravviene la carenza di interesse all'impugnazione per effetto della rinuncia alla decisione nel merito, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi.
  • In caso di estinzione del processo non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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