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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37395/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, dopo aver acquistato una partecipazione di controllo in altra società e averne svalutato il valore, presentò dapprima la dichiarazione dei redditi con variazione in aumento per considerare indeducibile la svalutazione, poi una dichiarazione integrativa con eliminazione della variazione e richiesta di rimborso di parte delle imposte versate. L'Ufficio, ritenendo indebita la rettifica, notificò un avviso di accertamento per maggiore Irpeg, sanzioni e accessori. In primo grado la società contestò soprattutto la tardività dell'accertamento, sostenendo che i termini ordinari fossero decaduti e che non ricorressero i presupposti per il raddoppio ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 né per la proroga biennale del condono. La CTP accolse il ricorso, ma la CTR riformò la decisione ritenendo legittimo il raddoppio dei termini per la sola astratta configurabilità del reato tributario, a prescindere dall'esito del procedimento penale. In cassazione la società denunciò: violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 331 c.p.p. e del d.lgs. n. 74/2000, assumendo che non bastasse un mero sospetto; omesso esame della vicenda penale archiviata; violazione dell'art. 43, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973, per aver ritenuto possibile una riapertura di termini ormai scaduti; e violazione della disciplina sulla proroga biennale del condono, sostenendo di non poter beneficiare delle relative disposizioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia poi archiviata o presentata oltre il termine ordinario, e che il raddoppio non costituisce una reviviscenza di un potere ormai estinto ma si applica a termini diversi previsti dalla legge. Ha quindi confermato la tempestività dell'avviso di accertamento e rigettato il ricorso quanto alla debenza dell'imposta e alla validità dell'atto. Ha invece rilevato, con riferimento al solo trattamento sanzionatorio, che la questione della riduzione delle sanzioni per effetto del d.lgs. n. 158/2015 richiede una nuova valutazione del giudice di merito e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussistono seri indizi di reato che fanno insorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata nei termini, né che il reato sia accertato in sede penale

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato come parametro per l'obbligo di denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini

  • d.lgs. n. 74/2000

    rileva come catalogo dei reati tributari la cui astratta configurabilità fa scattare l'obbligo di denuncia e il conseguente raddoppio dei termini

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 10 L. n. 289/2002

    la proroga biennale dei termini di accertamento è finalizzata a tutelare l'interesse erariale e opera anche quando il contribuente non abbia potuto o voluto avvalersi del condono

  • art. 2, comma 44, lett. f), L. n. 350/2003

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicabilità della proroga biennale

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza opera quando l'Ufficio disponga di elementi idonei a configurare astrattamente un reato tributario e a far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è richiesta la prova della concreta commissione del reato in sede tributaria.
  • L'archiviazione del procedimento penale non esclude l'operatività del raddoppio dei termini, perché il giudice tributario deve verificare solo la sussistenza astratta del presupposto penalmente rilevante, non accertare il reato nel merito.
  • Il raddoppio dei termini non integra una riapertura di termini già scaduti né una reviviscenza di un potere di accertamento estinto, ma disciplina un diverso regime legale di durata del potere impositivo quando ricorrono i presupposti normativi.
  • La proroga biennale dei termini prevista in materia di condono fiscale è posta a tutela dell'interesse dell'Amministrazione all'accertamento e alla riscossione e può operare anche se il contribuente non abbia potuto beneficiare delle disposizioni agevolative.
  • La riduzione del trattamento sanzionatorio per successione normativa più favorevole non può essere applicata in via automatica se le sanzioni sono state irrogate nel minimo edittale, dovendo il giudice di merito verificare se, alla luce della nuova cornice edittale, il complessivo trattamento sia effettivamente più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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