LEGGE 10 aprile 1991, n. 125
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 10 aprile 1991 volta a istituire organi (art.5 e 7) e finanziare interventi per le pari opportunità (art.2). L'art.11 autorizzava spese a decorrere dal 1991: 1.000 milioni lire annui per il funzionamento degli organi, 9.000 milioni lire annui per gli interventi e un onere complessivo di 10.000 milioni per il triennio 1991-1993, con disposizioni per la riduzione di stanziamenti e per i decreti ministeriali sul compenso dei membri. La maggior parte degli articoli è stata abrogata dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198; le disposizioni finanziarie si riferiscono a periodi e valori in lire ormai scaduti.
Norme istitutive e copertura finanziaria per organi e interventi in materia di pari opportunità (1991)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 10 apr 1991LEGGE 10 aprile 1991, n. 129
- Legge · 10 apr 1991LEGGE 10 aprile 1991, n. 128
- Legge · 10 apr 1991LEGGE 10 aprile 1991, n. 123
- Legge · 10 apr 1991LEGGE 10 aprile 1991, n. 121
- Legge · 12 apr 1991LEGGE 12 aprile 1991, n. 130
- Legge · 12 apr 1991LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →