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Legge

LEGGE 10 aprile 1991, n. 125

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Normativa italiana091G0161Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge del 10 aprile 1991 volta a istituire organi (art.5 e 7) e finanziare interventi per le pari opportunità (art.2). L'art.11 autorizzava spese a decorrere dal 1991: 1.000 milioni lire annui per il funzionamento degli organi, 9.000 milioni lire annui per gli interventi e un onere complessivo di 10.000 milioni per il triennio 1991-1993, con disposizioni per la riduzione di stanziamenti e per i decreti ministeriali sul compenso dei membri. La maggior parte degli articoli è stata abrogata dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198; le disposizioni finanziarie si riferiscono a periodi e valori in lire ormai scaduti.

Norme istitutive e copertura finanziaria per organi e interventi in materia di pari opportunità (1991)

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