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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04828/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società appaltatrice del servizio di call center presso una società committente agirono per ottenere l'accertamento dell'esistenza, in realtà, di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze della committente, sostenendo che l'appalto fosse una interposizione fittizia di manodopera vietata. Il Tribunale rigettò, ma la Corte d'appello riformò, ritenendo provata l'illiceità dell'appalto: il servizio era svolto a beneficio esclusivo della committente, con mezzi da essa messi a disposizione, senza effettivo rischio d'impresa dell'appaltatrice; inoltre, i lavoratori della committente gestivano turni e orari del personale dell'appaltatrice con ingerenza che andava oltre il mero coordinamento. La società committente ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia o comunque erroneo esame dell'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, deducendo che i lavoratori avevano manifestato disinteresse alla prosecuzione del rapporto restando inattivi per anni; 2) violazione della disciplina sull'interposizione vietata, assumendo che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo a elementi non decisivi, come il mero vantaggio del committente dall'attività lavorativa; 3) violazione della stessa disciplina e delle norme sul rapporto di lavoro subordinato e sull'appalto, censurando la valorizzazione dell'assenza di rischio d'impresa dell'appaltatrice e richiamando anche la normativa sopravvenuta; 4) violazione delle norme processuali e dell'art. 1 L. n. 1369/1960, lamentando che non fosse stato accertato specificamente l'esercizio del potere direttivo e organizzativo sui lavoratori da parte della committente e che la Corte territoriale avesse selezionato solo parte delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, da un lato, la censura di omessa pronuncia andava ricondotta all'art. 360, n. 4 c.p.c. e non al n. 3, e, dall'altro, la società ricorrente non aveva specificamente allegato e dimostrato di avere riproposto in appello l'eccezione di mutuo consenso, né aveva indicato in modo puntuale gli atti rilevanti; sono stati quindi ritenuti inammissibili anche i profili relativi alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di pertinenza. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati esaminati congiuntamente e respinti in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello, che aveva accertato in fatto l'assenza di una reale organizzazione autonoma dell'appaltatrice e l'assoggettamento dei lavoratori alla direzione e al controllo della committente, secondo i principi consolidati sull'appalto illecito e sull'interposizione vietata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per denunciare un vizio di attività del giudice, che va invece ricondotto al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro corretto per dedurre un error in procedendo, come l'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è processualmente rilevante solo se correttamente incardinata e specificamente dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di censurare il merito della valutazione probatoria quando la critica mira solo a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è inammissibile se la censura investe la valutazione del merito e non l'uso di prove legali in modo difforme dalla legge.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che va eccepita e riproposta in modo specifico.

  • art. 346 c.p.c.

    L'eccezione non riproposta in appello si intende rinunciata; incombe alla parte l'onere di dimostrare la rituale reiterazione.

  • art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369

    Il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera sussiste quando l'appaltatore mette a disposizione mera prestazione lavorativa senza autonoma organizzazione e senza assumere il rischio d'impresa, con assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo del committente.

  • art. 3 L. 23 ottobre 1960, n. 1369

    Serve come parametro per distinguere l'appalto lecito di opere e servizi, caratterizzato da organizzazione e gestione propria dell'appaltatore.

  • art. 1655 c.c.

    È richiamato per la nozione di appalto lecito, che presuppone assunzione del compimento dell'opera o del servizio con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione rileva per valutare se vi sia stato effettivo assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo altrui.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente in chiave comparativa/sistematica, ma non ritenuto decisivo rispetto alla disciplina dell'appalto illecito scrutinato.

  • art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015

    Invocato dalla ricorrente come disciplina sopravvenuta; la Corte non lo utilizza per sovvertire la qualificazione dell'appalto operata in base ai fatti accertati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'accertamento di fatto è censurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, censura non proposta dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • L'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, se non specificamente riproposta in appello dalla parte vittoriosa in primo grado, può considerarsi rinunciata; in cassazione la parte che deduce omessa pronuncia deve indicare in modo puntuale dove e come l'eccezione sia stata formulata e reiterata.
  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di omessa pronuncia o di error in procedendo richiede un motivo ammissibile e specifico: la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente ne consente l'individuazione precisa.
  • La qualificazione di un appalto come illecito per interposizione di manodopera non dipende solo dal vantaggio tratto dal committente dall'attività resa, ma soprattutto dall'assenza di una reale organizzazione imprenditoriale autonoma dell'appaltatore, dall'assenza di rischio d'impresa e dall'effettivo assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo del committente.
  • Negli appalti endoaziendali, la mera gestione amministrativa del personale da parte dell'appaltatore non basta a rendere genuino il contratto se manca una propria organizzazione della prestazione finalizzata a un risultato produttivo autonomo.
  • Le censure che mirano a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito sono inammissibili in cassazione se non vengono veicolate come omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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