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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04830/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte della società di trasporto, di applicare alla organizzazione sindacale territoriale un sistema di ripartizione dei permessi sindacali che la Corte d'appello aveva ritenuto dovuto secondo la disciplina collettiva sopravvenuta. In appello era stata accertata la natura antisindacale della condotta aziendale, consistente nella mancata concessione dei permessi per i dirigenti sindacali territoriali, e ordinata la cessazione del comportamento, con riconoscimento del diritto del sindacato ai permessi secondo l'accordo nazionale del 28 novembre 2015. La società, ricorrente in Cassazione, deduceva tre censure: con la prima sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'esistenza di un doppio regime di attribuzione dei permessi e di un accordo separato, anche orale, o comunque di una prassi aziendale consolidata con il sindacato resistente; con la seconda contestava l'applicazione dell'art. 8 dell'accordo nazionale 28 novembre 2015, assumendo che la pretesa prassi aziendale impedisse l'operatività del nuovo criterio di distribuzione e che fosse stato omesso l'esame di fatti decisivi; con la terza, in via subordinata, prospettava per la prima volta in sede di legittimità una diversa lettura dei commi 6, 6.2 e 6.6 dell'art. 8 dell'accordo del 2015, sostenendo che il meccanismo di calcolo del monte ore fosse riferibile solo ad aziende di nuova istituzione o valesse solo come parametro di confronto. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure perché dirette, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché la questione posta con l'ultimo motivo era nuova e non trattata nei gradi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che i primi due motivi non indicassero reali errori di diritto, ma mirassero a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di appello, il quale aveva motivatamente escluso sia un accordo scritto o orale con il sindacato resistente sia l'esistenza di una prassi aziendale idonea a derogare alla disciplina collettiva. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né dedotta nei precedenti gradi di merito. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 27 c.c.n.l.

    richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina dei permessi sindacali, in combinazione con gli accordi nazionali successivi

  • art. 18 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995

    indicato dalla ricorrente come antecedente della disciplina collettiva dei permessi sindacali

  • accordo nazionale 29 luglio 1998

    richiamato come parte della regolazione collettiva dei permessi sindacali

  • art. 30 dello Statuto dei lavoratori

    norma evocata quale base del regime dei permessi sindacali applicato in azienda

  • accordo nazionale 25 marzo 2003

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime dei permessi sindacali

  • art. 8 dell'accordo nazionale 28 novembre 2015

    considerato dalla Corte come disciplina sopravvenuta del meccanismo di riparto del monte ore dei permessi sindacali, applicabile secondo la sentenza di merito al sindacato resistente

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in sostanza sollecitava una nuova valutazione del merito

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato cui parametrato l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura si risolve nella proposta di una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • L'esistenza di un accordo sindacale, anche orale o per fatti concludenti, e la configurabilità di una prassi aziendale modificativa della disciplina collettiva sono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nei rigorosi confini applicabili ratione temporis.
  • La deduzione in cassazione di una questione giuridica non trattata nei precedenti gradi di merito è inammissibile quando richieda accertamenti di fatto non compiuti o introduca per la prima volta un diverso thema decidendum.
  • Quando il giudice di merito accerti che un'organizzazione sindacale non ha aderito agli accordi collettivi invocati e che non esiste una prassi aziendale derogatoria o un accordo, scritto o orale, la mancata applicazione della disciplina collettiva sopravvenuta può integrare condotta antisindacale, ma tale valutazione resta insindacabile se adeguatamente motivata e non aggredita nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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