Cassazione Civile, Ordinanza n. 04830/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte della società di trasporto, di applicare alla organizzazione sindacale territoriale un sistema di ripartizione dei permessi sindacali che la Corte d'appello aveva ritenuto dovuto secondo la disciplina collettiva sopravvenuta. In appello era stata accertata la natura antisindacale della condotta aziendale, consistente nella mancata concessione dei permessi per i dirigenti sindacali territoriali, e ordinata la cessazione del comportamento, con riconoscimento del diritto del sindacato ai permessi secondo l'accordo nazionale del 28 novembre 2015. La società, ricorrente in Cassazione, deduceva tre censure: con la prima sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'esistenza di un doppio regime di attribuzione dei permessi e di un accordo separato, anche orale, o comunque di una prassi aziendale consolidata con il sindacato resistente; con la seconda contestava l'applicazione dell'art. 8 dell'accordo nazionale 28 novembre 2015, assumendo che la pretesa prassi aziendale impedisse l'operatività del nuovo criterio di distribuzione e che fosse stato omesso l'esame di fatti decisivi; con la terza, in via subordinata, prospettava per la prima volta in sede di legittimità una diversa lettura dei commi 6, 6.2 e 6.6 dell'art. 8 dell'accordo del 2015, sostenendo che il meccanismo di calcolo del monte ore fosse riferibile solo ad aziende di nuova istituzione o valesse solo come parametro di confronto. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure perché dirette, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché la questione posta con l'ultimo motivo era nuova e non trattata nei gradi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che i primi due motivi non indicassero reali errori di diritto, ma mirassero a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di appello, il quale aveva motivatamente escluso sia un accordo scritto o orale con il sindacato resistente sia l'esistenza di una prassi aziendale idonea a derogare alla disciplina collettiva. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né dedotta nei precedenti gradi di merito. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 27 c.c.n.l.
richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina dei permessi sindacali, in combinazione con gli accordi nazionali successivi
art. 18 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995
indicato dalla ricorrente come antecedente della disciplina collettiva dei permessi sindacali
accordo nazionale 29 luglio 1998
richiamato come parte della regolazione collettiva dei permessi sindacali
art. 30 dello Statuto dei lavoratori
norma evocata quale base del regime dei permessi sindacali applicato in azienda
accordo nazionale 25 marzo 2003
richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime dei permessi sindacali
art. 8 dell'accordo nazionale 28 novembre 2015
considerato dalla Corte come disciplina sopravvenuta del meccanismo di riparto del monte ore dei permessi sindacali, applicabile secondo la sentenza di merito al sindacato resistente
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in sostanza sollecitava una nuova valutazione del merito
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato cui parametrato l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura si risolve nella proposta di una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- L'esistenza di un accordo sindacale, anche orale o per fatti concludenti, e la configurabilità di una prassi aziendale modificativa della disciplina collettiva sono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nei rigorosi confini applicabili ratione temporis.
- La deduzione in cassazione di una questione giuridica non trattata nei precedenti gradi di merito è inammissibile quando richieda accertamenti di fatto non compiuti o introduca per la prima volta un diverso thema decidendum.
- Quando il giudice di merito accerti che un'organizzazione sindacale non ha aderito agli accordi collettivi invocati e che non esiste una prassi aziendale derogatoria o un accordo, scritto o orale, la mancata applicazione della disciplina collettiva sopravvenuta può integrare condotta antisindacale, ma tale valutazione resta insindacabile se adeguatamente motivata e non aggredita nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04827/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04828/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04829/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04832/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04876/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04922/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →