Cassazione Civile, Ordinanza n. 04829/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, dipendenti della società appaltatrice incaricata del servizio di call center per la committente, hanno agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze della committente, deducendo che l'appalto fosse solo apparente e integrasse una interposizione fittizia di manodopera, con conseguente prosecuzione del rapporto in capo alla committente. La Corte d'appello ha accolto in parte le domande, ritenendo che l'appaltatrice non disponesse di una reale autonomia organizzativa e che i lavoratori fossero di fatto diretti e organizzati dalla committente, con mero svolgimento da parte dell'appaltatrice di compiti amministrativi. In cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, l'omessa pronuncia sull'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso e il vizio di violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1372 c.c.; inoltre ha contestato la qualificazione dell'appalto come illecito interpositorio, sostenendo che si trattasse di appalto genuino "chiavi in mano" con apporto di beni e coordinamento tecnico, e ha denunciato l'erronea ripartizione dell'onere probatorio in ordine all'illecita intermediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e privo di specifica allegazione circa la rituale riproposizione dell'eccezione di mutuo consenso in appello, oltre che inconferente nella parte riferita a una questione non esaminata dalla sentenza impugnata. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, confermando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l'assenza di una reale organizzazione imprenditoriale autonoma dell'appaltatrice e l'effettivo esercizio del potere direttivo e di controllo da parte della committente, in linea con la giurisprudenza sul divieto di interposizione fittizia di manodopera. È stata quindi confermata la sentenza di merito favorevole ai lavoratori, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia attiene a un vizio di attività del giudice di merito, denunciabile come error in procedendo; per essere scrutinabile in cassazione richiede specifica indicazione della questione dedotta e della sua riproposizione nei gradi di merito.
La doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché rivolta a contestare la valutazione del merito della prova e non un errore decisorio effettivamente posto a base della sentenza impugnata.
La doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, non emergendo una violazione delle regole legali di valutazione della prova, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato in relazione all'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di corretta allegazione dell'eccezione nei precedenti gradi.
L'eccezione non riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado si presume rinunciata; per superare tale presunzione occorre indicare in modo chiaro dove e come sia stata reiterata in appello.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la genuinità dell'appalto; la Corte conferma tuttavia che la verifica decisiva resta l'autonomia organizzativa dell'appaltatore e il concreto esercizio del potere direttivo.
Citato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire il principio applicato dalla Corte territoriale sulla illiceità dell'interposizione quando l'appaltatore non organizza realmente la prestazione.
Non vi è stata inversione dell'onere della prova: l'accertamento di merito ha semplicemente valutato le prove secondo cui il lavoratore aveva dimostrato l'illecita intermediazione; la violazione dell'articolo si configura solo se il giudice individua erroneamente la parte onerata della prova.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte evidenzia che la deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di error in procedendo non va sussunta in questa norma, ma nell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il corretto paradigma per la denuncia di omessa pronuncia o altri vizi di attività del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento di fatto sulla mancanza di autonoma organizzazione dell'appaltatrice e sul diretto potere direttivo della committente è censurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non dedotto.
La Corte richiama la motivazione di precedente conforme come base per aderire al medesimo orientamento giurisprudenziale.
art. 1 della legge n. 1369 del 1960
Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera quando l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione manodopera, conservando solo la gestione amministrativa del rapporto senza reale organizzazione autonoma e senza rischio imprenditoriale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'onere del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omessa pronuncia o di altro error in procedendo richiede la puntuale indicazione della questione dedotta, della sua devoluzione nei gradi di merito e della specifica riproposizione in appello, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'appalto di servizi non è genuino quando l'appaltatore non disponga di una reale e autonoma organizzazione imprenditoriale e si limiti alla gestione amministrativa del personale, mentre la committente esercita in concreto il potere direttivo, organizzativo e di controllo sulle prestazioni lavorative.
- Ai fini dell'accertamento dell'interposizione illecita di manodopera, non è decisivo il solo apporto di beni o il coordinamento di un progetto "chiavi in mano" se, nel concreto, la prestazione lavorativa resta eterodiretta dalla committente e priva di autonomia dell'appaltatore.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura investe soltanto la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla ricostruzione del fatto è ristretto: l'accertamento circa l'assenza di autonomia organizzativa dell'appaltatore e l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo della committente è censurabile soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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