Cassazione Civile, Ordinanza n. 04876/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano, che dovrà uniformarsi al principio di diritto già enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato per soppressione del posto di lavoro a un dipendente addetto ad attività commerciali e gestionali. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto legittimo; in appello, invece, era stato dichiarato illegittimo perché la società, pur avendo allegato una crisi aziendale e una riorganizzazione, aveva nel frattempo trasferito parte delle mansioni ad altro dipendente e le funzioni decisionali all'amministratore, senza dimostrare l'impossibilità di repêchage anche in mansioni inferiori o con orario ridotto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione; inoltre ha dedotto la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 3 l. n. 604/1966 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che la verifica del repêchage va compiuta al momento del licenziamento o comunque rispetto a un congruo periodo successivo, non potendo valorizzarsi un'assunzione effettuata mesi prima; ha infine invocato l'art. 2909 c.c. assumendo il giudicato interno su un accertamento di fatto. Con il secondo motivo ha censurato il ragionamento presuntivo della corte territoriale sulla fungibilità tra mansioni commerciali diverse. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le prime due censure del primo motivo, assorbito il secondo, osservando che il giudice di rinvio, investito di una cassazione per violazione di legge, doveva attenersi al principio di diritto senza rimettere in discussione gli accertamenti già compiuti; ha poi ribadito che l'onere di provare l'impossibilità di repêchage va riferito al momento della decisione di recesso e alla situazione aziendale esistente al licenziamento, non a un'assunzione precedente di mesi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa corte d'appello anche per le spese.
Norme richiamate
"deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte"
il giudice di rinvio, quando la cassazione deriva da violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deve attenersi al principio di diritto enunciato e non può modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo.
ribadisce l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi a quanto deciso dalla Corte di cassazione.
in tema di giustificato motivo oggettivo, la soppressione del posto e il repêchage vanno valutati secondo il consolidato principio per cui il datore deve dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nel contesto aziendale esistente al momento del licenziamento.
l'onere di provare l'impossibilità del repêchage grava sul datore di lavoro.
le presunzioni devono essere utilizzate coerentemente con i fatti rilevanti e con il corretto momento di verifica della disponibilità di posizioni alternative.
art. 41 Cost.
richiamato a sostegno della libertà di iniziativa economica e del potere organizzativo dell'imprenditore, che non può essere sostituito dal giudice nella scelta dell'assetto aziendale.
invocato dalla ricorrente per dedurre un preteso giudicato interno su un accertamento di fatto.
norma richiamata per il rinvio ad altro giudice dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la cassazione precedente è avvenuta per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte e non può riaprire la valutazione dei fatti già definitivamente acquisiti.
- Nel licenziamento per soppressione del posto, il datore di lavoro assolve l'onere del repêchage dimostrando l'assenza, al momento del recesso, di posizioni libere compatibili nell'assetto organizzativo esistente, senza che il giudice possa imporre la creazione di un nuovo posto o la modifica dell'organizzazione aziendale.
- La prova dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore non può essere ancorata a fatti troppo risalenti o anteriori alla decisione di licenziamento, ma deve essere riferita alla situazione aziendale contemporanea al recesso o a un congruo periodo successivo, se rilevante ai fini probatori.
- Il giudice non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte di organizzazione del lavoro, purché il datore dimostri l'effettività della soppressione del posto e l'assenza di soluzioni alternative di ricollocazione compatibili.
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