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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04922/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla declaratoria giudiziale di nullità del termine apposto a contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi sin dal 2003 e dalla successiva riammissione in servizio della lavoratrice. La società, dopo la reintegra, dispose il trasferimento della dipendente alla sede di Fano il 5 settembre 2013; la Corte d'appello di Ancona ritenne illegittimo tale trasferimento e ordinò la riammissione della lavoratrice nella sede originaria di Ripatransone. In cassazione la società dedusse tre motivi: con il primo lamentò violazione e falsa applicazione di accordi collettivi aziendali e dell'art. 38 CCNL 2011, sostenendo una diversa lettura della disciplina operativa delle riammissioni in servizio del personale già assunto a termine; con il secondo denunciò violazione dell'art. 38 CCNL e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la documentazione e le prove testimoniali avrebbero dimostrato l'eccedenza di personale nei centri postali interessati, dovuta alle reintegre giudiziali e alla riorganizzazione del settore recapito; con il terzo dedusse violazione dell'art. 421 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini istruttorie sulla asserita eccedentarietà e che vi sarebbe stato omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una diversa interpretazione di accordi e atti unilaterali, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente indicati; inoltre la ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contenuto degli accordi e del CCNL richiamati. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità, e perché la sentenza impugnata era coerente con il principio per cui il rispetto degli accordi sindacali sulle riammissioni non esonera il datore dalla prova delle ragioni tecnico-produttive e organizzative che giustificano il singolo trasferimento ex art. 2103 c.c.; inoltre l'eccedentarietà della sede non può essere affermata solo tramite l'inserimento del comune negli elenchi aziendali, ma richiede dati specifici su organico e copertura dei posti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di motivazione era formulato senza rispetto dei rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e perché, quanto ai poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., la società non aveva dedotto di averne sollecitato l'esercizio in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il controllo di legittimità sulla violazione di legge, ma non la richiesta di una diversa lettura del contenuto di accordi o atti unilaterali senza specifica deduzione dei canoni ermeneutici violati

  • art. 38 CCNL 2011

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle riammissioni in servizio del personale già assunto a termine; la Corte rileva l'inammissibilità della censura perché mirava a una diversa interpretazione del contenuto negoziale

  • accordo del 29.7.04

    la sua interpretazione costituisce accertamento di fatto riservato al merito; inoltre, nei trasferimenti dei dipendenti postali riammessi, non esonera il datore dalla prova delle ragioni tecnico-organizzative del singolo trasferimento

  • accordo del 27.7.10

    richiamato insieme agli altri accordi aziendali come fonte regolativa invocata dalla società, ma non adeguatamente trascritto e specificamente censurato

  • accordo del 22.4.13

    richiamato come fonte regolativa invocata dalla società, ma non adeguatamente trascritto e specificamente censurato

  • art. 2103 c.c.

    il trasferimento del lavoratore deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative; il rispetto di accordi sindacali non sostituisce tale prova

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro i poteri istruttori del giudice sono poteri-doveri, ma la parte che lamenta il loro mancato esercizio deve averne sollecitato l'uso in modo specifico

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice d'appello nel rito del lavoro, censurabili solo se la parte ne abbia chiesto l'esercizio

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è sindacabile entro i rigorosi limiti individuati dalle Sezioni unite; non può tradursi in una generica richiesta di nuova valutazione del fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità nei casi previsti

Massime di principio

  • L'interpretazione di accordi collettivi, accordi aziendali o atti unilaterali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione sotto il minimo costituzionale, non tramite una mera proposta di lettura alternativa.
  • Nei trasferimenti dei lavoratori, anche quando intervengano accordi sindacali che disciplinino la ricollocazione di personale riammesso in servizio, il datore di lavoro deve comunque provare le concrete ragioni tecniche, produttive e organizzative del singolo trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c.
  • L'eccedentarietà di una sede o di un ufficio non può essere desunta in modo apodittico dall'inserimento del comune negli elenchi aziendali, ma deve risultare da dati specifici e verificabili sull'organico, sul personale impiegato e sul tasso di copertura dei posti.
  • Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice può essere utilmente censurato in cassazione solo se la parte abbia previamente sollecitato tali poteri nel giudizio di merito e la censura sia formulata nei limiti rigorosi del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando tende, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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