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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04827/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Le lavoratrici, formalmente dipendenti della società appaltatrice inserita in un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di un appalto "chiavi in mano" per la realizzazione e gestione di un call center, avevano agito contro la società committente sostenendo che l'appalto fosse solo apparente e che vi fosse invece interposizione fittizia di manodopera ai sensi della legge n. 1369 del 1960. Chiedevano quindi l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze della committente, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni. Con il ricorso per cassazione denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria su un fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato le risultanze istruttorie e che, in realtà, l'appaltatrice si fosse limitata a fornire personale senza assumere rischio d'impresa né apportare altri fattori produttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in modo promiscuo, mescolando vizi di violazione di legge e di motivazione senza chiarire specificamente quale errore di diritto o quale fatto decisivo fosse stato omesso. Inoltre ha osservato che, sotto l'apparente deduzione di vizi denunciabili in cassazione, i motivi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La sentenza di appello, invece, aveva compiuto una ricostruzione fattuale completa e non apparente, valorizzando la genuinità dell'appalto, la distribuzione delle forniture tra le imprese del raggruppamento, l'irrilevanza della proprietà di alcuni beni in capo alla committente, la natura di direttive di massima delle indicazioni impartite da Poste Italiane e l'assenza di una diretta ingerenza nella gestione del personale. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960

    Sono richiamati come parametri violati, ma la Corte rileva che la censura non investe correttamente la loro applicazione: la decisione di merito, fondata su una valutazione complessiva dell'appalto e sull'assenza di mera fornitura di manodopera, non integra violazione delle norme invocate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli indistintamente violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale senza una chiara e autonoma individuazione delle singole censure e del fatto decisivo asseritamente omesso.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, quando la sentenza impugnata abbia svolto una ricostruzione fattuale completa, coerente e non apparente.
  • Ai fini dell'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera occorre una valutazione complessiva dell'organizzazione dell'appalto e delle concrete modalità di esecuzione; non è decisivo, da solo, che alcuni beni impiegati siano di proprietà della committente o che questa impartisca direttive di coordinamento di massima.
  • Le direttive della committente rivolte al personale dell'appaltatore non assumono rilievo patologico se risultano funzionali al coordinamento e alla verifica della corrispondenza del servizio all'appalto, senza ingerenza nella gestione del personale o nel concreto esercizio del potere direttivo.
  • Quando il corrispettivo dell'appalto non è correlato esclusivamente al costo della manodopera ma comprende varie componenti organizzative e produttive, ciò depone contro la mera fornitura di lavoro e a favore della genuinità dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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