Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04832/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto nel 1982 impugnava il licenziamento intimatogli nel settembre 2018 dalla banca datrice di lavoro, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del recesso, la reintegrazione e il risarcimento del danno da mancata occupazione. Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo non provata la giusta causa; la Corte d’appello confermava, ritenendo infondata l’eccezione di nullità per mancato mutamento del rito, tardiva la documentazione prodotta dalla banca e non dimostrati gli addebiti disciplinari. In Cassazione la banca proponeva otto motivi: (1) e (2) lamentava la violazione delle norme sul rito speciale dei licenziamenti, sostenendo che il mancato mutamento dal rito ordinario al rito ex L. n. 92/2012 avesse leso il diritto di difesa; (3) sosteneva che la corte territoriale avrebbe potuto e dovuto acquisire d’ufficio la documentazione prodotta tardivamente in appello; (4) censurava la valutazione della contestazione disciplinare, affermando che il fatto di avere agito da prestanome di altri soggetti era ricompreso nell’addebito; (5) deduceva che le dichiarazioni rese dal lavoratore nel procedimento disciplinare avessero valore confessorio; (6) sosteneva che i fatti ammessi o non contestati avrebbero dovuto considerarsi pacifici ex art. 115 c.p.c.; (7) invocava la sussistenza della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.; (8) contestava la tutela reintegratoria applicata, assumendo che, in caso di omessa preventiva contestazione dell’addebito, sarebbe stata dovuta la sola tutela indennitaria. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibili i motivi dal quarto al settimo perché diretti, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del merito; ha poi giudicato infondato anche l’ultimo motivo sulla tutela applicabile.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegrazione del lavoratore e condannato la banca al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore. Ha ritenuto che l’inesattezza del rito non comporti nullità in assenza di un concreto pregiudizio processuale; che il potere officioso del giudice del lavoro ex artt. 421 e 437 c.p.c. è governato dal criterio dell’indispensabilità; che le censure della banca sulla confessione, sulla contestazione disciplinare, sulla prova dei fatti e sulla giusta causa si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione; e che, una volta esclusa la dimostrazione dei fatti addebitati, era corretta la tutela reintegratoria. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 426 e 427 c.p.c.

    in relazione all'art. 1 comma 47 e ss. della legge n. 92 del 2012

    L’inesattezza del rito non determina di per sé nullità della sentenza; assume rilievo solo se la parte deduca e provi uno specifico pregiudizio processuale concretamente subito.

  • art. 1, commi 47 e ss., L. 92/2012

    La disciplina del rito speciale dei licenziamenti è richiamata come parametro processuale, ma la sua mancata applicazione non è di per sé invalidante senza concreto pregiudizio difensivo.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    I poteri officiosi del giudice del lavoro sono esercitabili anche in presenza di decadenze o preclusioni, ma solo secondo il criterio dell’indispensabilità della prova e nel bilanciamento con il principio dispositivo.

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve coprire specificamente i fatti posti a base del licenziamento; se il fatto non è specificamente contestato non può fondare il recesso.

  • artt. 2730 e 2735 c.c.

    La valutazione della natura confessoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per vizi logici della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice decide sulle prove ritualmente acquisite e non utilizza prove non introdotte dalle parti, né fatti notori non allegati.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento non è configurabile se i fatti addebitati non risultano provati; escluso il fatto, è esclusa la stessa causa del recesso.

  • art. 18 L. 300/1970

    come modificato dalla legge n. 92 del 2012

    Una volta esclusa, in fatto e in diritto, la sussistenza dei fatti addebitati, è correttamente applicata la tutela reintegratoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’errore nell’individuazione del rito processuale non comporta nullità automatica della sentenza: occorre che la parte alleghi e dimostri un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa o al contraddittorio.
  • Nel processo del lavoro, il potere officioso del giudice di acquisire prove è subordinato al criterio dell’indispensabilità e non può essere usato per supplire in modo generalizzato alle decadenze probatorie delle parti.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sotto forma di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove.
  • La confessione o l’ammissione contenuta nelle difese del lavoratore è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è illogica o giuridicamente errata.
  • Il licenziamento disciplinare per giusta causa richiede che i fatti addebitati siano specificamente contestati e provati; se il fatto non risulta dimostrato, viene meno anche il presupposto della giusta causa.
  • Quando viene esclusa l’effettiva sussistenza dei fatti posti a base del recesso, non è configurabile la giusta causa e trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 St. lav.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.