Cassazione Civile, Ordinanza n. 11638/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un candidato inserito in graduatoria ATA era stato escluso dall’amministrazione scolastica all’esito di un controllo a campione, perché ritenuto privo del titolo di studio dichiarato per l’accesso alla graduatoria; sulla base della stessa contestazione era stata disposta anche la risoluzione del contratto a tempo determinato con l’istituto scolastico. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione e della cessazione del rapporto, producendo una copia autenticata del diploma di maturità magistrale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo decisivo che il numero di pergamena indicato nel documento prodotto corrispondesse a un diploma rilasciato da altra scuola e a persona diversa, con conseguente non genuinità della documentazione e legittimità della decadenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla validità ed efficacia probatoria degli atti autenticati, lamentando che la corte territoriale non avesse valorizzato la copia autenticata del diploma; 2) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento a un allegato prodotto dall’amministrazione; 3) violazione di norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, sostenendo che la cessazione del rapporto sarebbe stata illegittima anche in ragione della pretesa applicazione della disciplina invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla non genuinità del diploma per incoerenza del numero di pergamena rispetto al titolo effettivamente rilasciato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per novità della censura e, comunque, infondato: la Corte ha osservato che non si trattava di esercizio di autotutela amministrativa né di procedimento disciplinare, ma di verifica del possesso del titolo necessario e di conseguente presa d’atto dell’assenza del vincolo contrattuale. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2
Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità ed efficacia probatoria degli atti autenticati da pubblici ufficiali; la Corte non ne ha ravvisato la violazione decisiva perché la censura non si confrontava con l’accertamento di non genuinità del titolo.
Invocato in tema di prova documentale; la Corte ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio della decisione di merito sulla falsità/non corrispondenza del diploma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti nel primo e terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base normativa del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che il mezzo potesse tradursi in una nuova valutazione dei fatti.
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, art. 5
Invocato dal ricorrente come disciplina applicabile alla vicenda delle graduatorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per novità e comunque non pertinente al caso concreto.
d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 bis e 55 ter
Richiamati dal ricorrente in tema di procedimento disciplinare; la Corte ha escluso che la vicenda integrasse un procedimento disciplinare o un esercizio di autotutela amministrativa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre contestazioni di merito sulla valutazione delle prove.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.
- Le questioni nuove, non trattate nei precedenti gradi di giudizio o non adeguatamente documentate come già devolute al giudice d’appello, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la verifica del possesso dei requisiti e del titolo di studio necessari per l’accesso o la permanenza in graduatoria può condurre alla decadenza e alla risoluzione del rapporto, senza che ciò integri necessariamente un procedimento disciplinare o l’esercizio dell’autotutela amministrativa.
- Quando il rapporto di lavoro a termine è stato instaurato sulla base di dichiarazioni non veritiere o di documentazione non genuina, l’amministrazione può contestare la validità del presupposto contrattuale e far valere l’assenza del vincolo, con effetti sul rapporto già costituito.
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