Cassazione Civile, Ordinanza n. 11636/2025 del 03/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico dirigente aveva chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance assumendo che l'azienda sanitaria non avesse espletato concorsi o procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente preclusione della possibilità di concorrere e di conseguire incarichi di struttura semplice o complessa. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda rilevando: la mancanza di allegazioni e prova di elementi concreti idonei a dimostrare una probabilità effettiva e non meramente ipotetica di conseguire l'incarico; la genericità delle doglianze sull'assegnazione di incarichi ad altri medici senza procedura comparativa; l'insussistenza di un nesso causale tra il preteso danno e il comportamento datoriale, anche alla luce delle misure regionali di contenimento della spesa sanitaria e del blocco del turn over; inoltre il ricorrente non aveva partecipato all'unica procedura di incarico indicata in atti. Con il ricorso per cassazione il medico articolava tre motivi: 1) violazione di norme legislative e contrattuali sulla dirigenza medica, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel rigettare la domanda e nel porre a suo carico un'inversione dell'onere della prova, poiché l'assenza di procedure selettive avrebbe impedito anche la prova della chance perduta; 2) nullità del procedimento per omessa considerazione della documentazione e mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, comprese quelle di esibizione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella concreta perdita di chance di accesso alla dirigenza e nelle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del mancato concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che la censura sulle prove fosse comunque priva della necessaria indicazione di decisività. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado quanto al nucleo decisorio, con conseguente applicazione della cd. doppia conforme e inammissibilità della doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato ritenuto inidoneo perché diretto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità del procedimento e la lamentata omessa pronuncia sono state escluse perché la corte d'appello aveva effettivamente deciso sulle richieste istruttorie, disattendendole per genericità e irrilevanza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente quale norma violata in tema di incarichi dirigenziali.
artt. 15 e 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamati dal ricorrente quale disciplina degli incarichi nella dirigenza sanitaria.
art. 19 d.lgs. n. 29 del 1993
Richiamato dal ricorrente quale fonte normativa in materia di dirigenza pubblica.
artt. 5, 26-29 e 32 CCNL dirigenza medica e veterinaria quadriennio 1998-2001
Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione della disciplina contrattuale degli incarichi.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nell'esercizio dei poteri datoriali.
art. 187 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel censurare la gestione dell'istruttoria.
art. 210 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di esibizione documentale.
artt. 111 e 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sul giusto processo e sul diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie non è configurabile quando il giudice abbia effettivamente deciso sulle richieste, ritenendole inammissibili o non decisive per genericità delle allegazioni o insufficienza del supporto fattuale.
- La deduzione della violazione del diritto alla prova richiede che il ricorrente indichi specificamente la decisività del mezzo istruttorio non ammesso; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado con il medesimo impianto logico-argomentativo sui fatti principali della causa, ricorrendo la cd. doppia conforme.
- La domanda di risarcimento da perdita di chance richiede allegazioni e prova di elementi concreti idonei a dimostrare una probabilità seria, effettiva e non meramente ipotetica di conseguire il bene della vita preteso.
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