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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11630/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, già operante nella medicina generale e dei servizi, aveva optato per la conversione del rapporto in quello di specialista ambulatoriale. Chiedeva che, ai fini dell'anzianità giuridica ed economica, gli fosse riconosciuto anche il periodo di servizio già svolto in precedenza. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la disciplina contrattuale collettiva applicabile riconoscesse solo un titolo di preferenza e, per il servizio pregresso, al più un'anzianità ai soli effetti giuridici, non anche il mantenimento del maturato economico. In cassazione il ricorrente denunciava violazione di legge e dei contratti collettivi, in particolare dell'art. 23, comma 1, lett. l), dell'ACN specialistica ambulatoriale del 2005 e dell'art. 9, comma 3, dell'ACN 2010, oltre all'articolo unico del d.P.C.m. 8 marzo 2001 e all'art. 12 preleggi; sosteneva che la conversione non fosse un nuovo rapporto, ma una trasformazione del precedente, sicché non avrebbe dovuto "perdere tutto" e sarebbe spettato il riconoscimento anche economico di quanto già maturato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui era formulato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto della preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di violazione di legge perché non specificamente dirette contro l'interpretazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha comunque osservato che la disciplina collettiva invocata attribuisce solo un ordine di priorità per l'assegnazione dei turni e non riconosce il maturato economico del rapporto precedente; ha rilevato che il d.P.C.m. 8 marzo 2001 distingue nettamente tra il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del solo salario di anzianità maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza e il diverso riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai soli effetti giuridici. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito e rigettato integralmente il ricorso, senza spese di legittimità perché l'azienda sanitaria era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. l), ACN specialistica ambulatoriale 23 marzo 2005

    prevede un titolo di preferenza per l'assegnazione dei turni disponibili a tempo indeterminato o determinato per il medico che converta completamente il rapporto di lavoro, ma non riconosce il maturato economico del servizio pregresso.

  • art. 9, comma 3, ACN 10 marzo 2010

    richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina della conversione, ma la Corte ne valorizza il contenuto solo in coordinamento con l'art. 23 dell'ACN 2005, negando che da esso derivi il riconoscimento economico invocato.

  • articolo unico d.P.C.m. 8 marzo 2001

    distingue tra il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del solo salario di anzianità maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza e il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, che è previsto ai soli effetti giuridici secondo parametri specifici.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile per il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    preclude la deduzione del vizio motivazionale quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado nei giudizi d'appello instaurati nei termini indicati dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme e con l'interpretazione giurisprudenziale; altrimenti è inammissibile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso, ma non risulta applicato in modo autonomo dalla Corte oltre al giudizio sulla corretta interpretazione letterale delle fonti collettive e regolamentari.

  • art. 1 d.P.C.m. 8 marzo 2001

    "è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza"

    solo il maturato economico già conseguito allo stesso titolo nel rapporto di provenienza è conservato ai fini giuridici ed economici; la restante anzianità di servizio è regolata separatamente e solo nei limiti espressamente previsti.

  • art. 48 l. n. 833 del 1978

    richiamato per qualificare i rapporti dei medici convenzionati come rapporti libero-professionali e non subordinati, privi di assimilazione generale al pubblico impiego.

  • direttiva 99/70/CE

    la Corte esclude che il rapporto del medico convenzionato, in quanto non subordinato, possa ricadere nell'ambito applicativo della direttiva sul lavoro a tempo determinato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se si limita a richiamare le norme asseritamente violate senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare le precise affermazioni in diritto che si assumono errate.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando ricorre la "doppia conforme" nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • Quando una disciplina contrattuale attribuisce al sanitario convenzionato solo un titolo di preferenza per l'inserimento o la conversione del rapporto, non può desumersi, in assenza di espressa previsione, anche il riconoscimento del trattamento economico già maturato nel rapporto precedente.
  • Il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa può essere distinto dal riconoscimento del maturato economico: il primo può essere previsto ai soli effetti giuridici, mentre il secondo richiede una base normativa espressa e opera solo se il servizio sia stato svolto "allo stesso titolo" o in termini equivalenti espressamente contemplati.
  • I rapporti dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, non essendo connotati da subordinazione, non sono automaticamente assimilabili al pubblico impiego e non beneficiano in via generale delle regole proprie dei rapporti di lavoro subordinato o della disciplina europea sul contratto a termine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAltre ipotesi pubblico impiego
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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