Cassazione Civile, Ordinanza n. 11633/2025 del 03/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente, già in forza alla Croce Rossa Italiana con mansioni di autista soccorritore senior e transitato presso un'ASL per mobilità obbligatoria, aveva chiesto di essere inquadrato nella categoria C del Comparto Sanità, anziché nella categoria Bs/area B riconosciutagli dall'azienda sanitaria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che, nei casi di non corrispondenza tra profili professionali di comparti diversi, il criterio della tabella 4 allegata al d.P.C.m. 26 giugno 2015 fosse solo residuale rispetto al confronto prioritario tra gli ordinamenti professionali dei rispettivi contratti collettivi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 29 bis d.lgs. 165/2001, del d.P.C.m. 26 giugno 2015 e dell'art. 4, comma 3, d.l. 90/2014, sostenendo che le tabelle di equiparazione dovessero determinare direttamente il corretto inquadramento; (2) violazione della legge n. 208/2015, del d.P.C.m. 26 giugno 2015 e del CCNL Sanità, assumendo che, mancando corrispondenza tra ordinamenti, dovesse applicarsi la tabella n. 4 e che altri enti regionali avessero inquadrato in categoria C profili analoghi; (3) violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 228 TFUE per disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori transitati in altra Regione; (4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato una deliberazione regionale asseritamente favorevole alla tesi del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in materia di mobilità tra comparti diversi, il trasferimento comporta il confronto prioritario degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi, tenendo conto di mansioni, compiti, responsabilità e titoli di accesso, mentre la tabella di equiparazione allegata al d.P.C.m. ha valore solo sussidiario e residuale. Ha ritenuto inoltre che l'accertamento compiuto dal giudice di merito circa la comprensività del profilo di operatore tecnico di ambulanza rispetto alla funzione di autista soccorritore costituisca un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi fondati su una delibera regionale non richiamata nella sentenza impugnata e non adeguatamente localizzata/provata nel ricorso, nonché il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per difetto di conformità al testo vigente e per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 bis d.lgs. n. 165/2001
La norma rinvia a un successivo d.P.C.m. per definire una tabella di equiparazione tra livelli di inquadramento dei diversi comparti; non esclude il previo confronto tra ordinamenti professionali dei contratti collettivi.
d.P.C.m. 26 giugno 2015
art. 2, comma 1; art. 2, comma 3
L'equiparazione tra aree e categorie va operata mediante confronto degli ordinamenti professionali e tenendo conto di mansioni, compiti, responsabilità e titoli di accesso; il criterio della prossimità del trattamento tabellare e delle tabelle allegate opera solo nel rispetto prioritario dei criteri dei commi 1 e 2.
art. 4, comma 3, d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014
Richiamato dal ricorrente a sostegno del criterio tabellare di equiparazione, senza che la Corte ne ricavi una regola diversa da quella del d.P.C.m.
art. 1, comma 387, lettera d), l. n. 208/2015
Norma richiamata quale base del transito per mobilità del personale interessato.
art. 3 Cost.
Dedotto dal ricorrente per sostenere la disparità di trattamento tra lavoratori transitati in Regioni diverse; censura dichiarata inammissibile per difetto di ammissibilità del supporto fattuale invocato.
art. 228 TFUE
Richiamato dal ricorrente come principio di non discriminazione, senza accoglimento della censura.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha adeguatamente indicato e localizzato la delibera regionale invocata.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per le censure di violazione di legge sui criteri di inquadramento.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La censura di omesso esame è stata ritenuta inammissibile perché non conforme al testo vigente e comunque preclusa dalla doppia conforme.
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
Opera come preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012
Richiamato quale fonte della modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e della disciplina della doppia conforme.
art. 1406 c.c.
Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni è ricondotto alla cessione del contratto, con conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico nei limiti dell'ordinamento di destinazione.
Massime di principio
- Nel passaggio diretto di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi, l'inquadramento deve essere effettuato anzitutto mediante confronto degli ordinamenti professionali dei rispettivi contratti collettivi, considerando mansioni, compiti, responsabilità e titoli di accesso; le tabelle di equiparazione hanno funzione sussidiaria e non prevalgono su tale criterio prioritario.
- L'individuazione del corretto inquadramento del dipendente trasferito per mobilità costituisce, quando dipenda dal raffronto tra profili professionali e declaratorie contrattuali, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- La censura che invochi la disparità di trattamento sulla base di provvedimenti o prassi di altri enti deve rispettare rigorosamente l'onere di specificazione e localizzazione degli atti processualmente rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile se non conforme al testo novellato della norma e, inoltre, è precluso quando ricorre la c.d. doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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