Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, sostenendo di aver confidato nel buon esito di una procedura di stabilizzazione avviata dall’ente locale e poi annullata in autotutela per difetto, in capo ad esse, del requisito richiesto per l’ammissione (aver intrattenuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa per almeno un anno alla data del settembre 2006). In cassazione hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 560, della legge n. 269 del 2006, l’omesso esame di un fatto essenziale e il vizio di motivazione, contestando la valutazione della Corte d’appello circa l’insussistenza dei presupposti della responsabilità del datore di lavoro e insistendo sull’esistenza di un danno da aspettativa legittima non realizzata, fondato sull’inclusione nella procedura e in graduatoria e sulle delibere favorevoli iniziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze riproponevano sostanzialmente questioni già esaminate nei gradi di merito senza specifiche censure alla sentenza impugnata; che il vizio di omesso esame era comunque precluso dalla doppia conforme, non essendo state indicate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado; e che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, il motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state inoltre condannate in solido alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 560, L. n. 269 del 2006
Richiamato come norma presuntamente violata dalle ricorrenti in relazione ai requisiti per la procedura di stabilizzazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è richiamato, ma ritenuto inammissibile nel caso concreto per la configurabilità della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate dal giudice di appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre una doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
- Non è consentito prospettare sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale una richiesta di rivalutazione del fatto, poiché il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La tutela del legittimo affidamento e il risarcimento del danno non possono essere affermati in cassazione mediante una mera critica alla valutazione di merito sull’ingiustizia del danno, se la censura richiede una nuova ponderazione del materiale fattuale.
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